Per effetto dell'articolo 10 della Legge 183/2011 è stata introdotta la possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, le “società tra professionisti” (c.d. Stp), cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di un’attività professionale, abolendo così il divieto, contenuto nella Legge 1815 del 23 novembre 1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello "studio associato".
Pur introducendo un nuovo strumento utile a incrementare l’imprenditoria professionale con l’estensione del capitale a soci esterni, anche non appartenenti a ordini professionali, l’art. 10 della Legge 12 n. 183/2011 nulla ha disposto riguardo il regime fiscale e contributivo del reddito prodotto dalle Stp.
I dubbi sull’esatta qualificazione fiscale del reddito derivano dal fatto che:
- le Stp possono essere costituite secondo modelli societari regolati dai titoli V e Vi del libro V del codice civile, quindi anche nelle forme tipiche di società che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano produttive di redditi d’impresa;
- tuttavia, con specifico riferimento all’oggetto dell’attività esercitata, le Stp sono espressamente costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, per cui sotto il profilo oggettivo le Stp sono produttive di redditi di lavoro autonomo.
Il disegno di legge governativo recante “misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”, presentato al Senato il 23 luglio 2013, ha introdotto una disposizione che attribuisce esplicitamente alle Stp regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti, in termini di:
- qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo;
- attribuzione dello stesso per trasparenza ai soci.
La circolare n.34 del 19 settembre 2013 del CNDCEC si concentra sul disegno di legge, cercando di colmarne le lacune, ma anche sottolineando l’importanza di un suo definitivo accoglimento da parte del legislatore.
L’Irap per le Stp - Il disegno di legge si occupa anche dell’Irap dovuta dalle Stp: chiarisce infatti che il regime delle associazioni professionali di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR debba applicarsi alle Stp anche ai fini Irap, indipendentemente dalla loro forma giuridica, riconoscendo così, anche in questo caso, la prevalenza della sostanza sulla forma.
La norma contenuta nel disegno di legge governativo impatterebbe sulle modalità di determinazione della base imponibile, in quanto non vi sarebbero più dubbi in ordine alla possibilità per le stesse di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per i soggetti esercenti arti e professioni dall’art. 8 del D.Lgs.446/1997, anziché in base a quanto previsto per le società.
Un’eventuale assimilazione ai fini Irap delle Stp e delle associazioni professionali sarebbe inoltre estremamente rilevante anche ai fini della prefigurabilità della verifica, in capo alle stp, della sussistenza del presupposto impositivo.
Infatti, mentre per le società di natura commerciale l’orientamento maggioritario individua una presunzione assoluta di sussistenza del presupposto impositivo, la giurisprudenza ha ormai da tempo riconosciuto la possibilità, in capo alle associazioni tra professionisti, di poter dimostrare, in concreto, l’assenza di un’autonoma organizzazione.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che lo studio associato è soggetto a Irap quando l’esercizio in comune dell’attività professionale dia luogo a un insieme di mezzi e strutture (immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) tale che il reddito da sottoporre a Irap sia derivato dalla struttura e non provenga dal solo lavoro professionale dei singoli (Corte di Cassazione, Sentenza n.13570 del 2007, Sentenza n.17136 del 2008, Sentenza n.12078 del 2009, Sentenza n. 22781 del 2009, Ordinanza n.13716 del 2010, Ordinanza n. 22386 del 2010, Ordinanza n. 16337 del 2011).
Aspetti previdenziali - L’inquadramento delle Stp nell’ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo assume rilevanza anche ai fini dell’assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva prevista dalle norme che regolano le Casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza dei soci stessi.
Il contributo soggettivo è dovuto infatti in relazione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, che può essere appunto identificato nel reddito di lavoro autonomo dichiarato da ogni singolo professionisti.
Con riferimento invece ai contributi integrativi, si ricorda che gli stessi sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi o ai registri, che svolgono le corrispondenti attività professionali: le Stp, essendo soggette all’obbligo di iscrizione in una sezione degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, devono ritenersi sottoposte al contributo integrativo.