21 dicembre 2019

Impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità

I recenti documenti di prassi amministrativa nell’Informativa n. 122 del CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
Con l’Informativa n. 122 del 20 dicembre 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), è intervenuto per segnalare alcuni recenti documenti di prassi amministrativa in cui, l’Agenzia delle Entrate, su segnalazione dello stesso CNDCEC, ha fornito ulteriori chiarimenti su alcune specifiche tematiche. Nel dettaglio, si sono chiariti aspetti in tema di impegno alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e visto di conformità, nonché le novità relative al termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate e all’obbligo di stampa dei registri contabili.

Impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni– Il CNDCEC ricorda che, visto l’avvicinarsi della fine dell’anno e, quindi, il periodo in cui tendenzialmente si rinnovano i mandati professionali con la clientela, l'articolo 4-ter, comma 1, del D.L. n. 34/2019 (C.d. "Decreto Crescita", convertito dalla Legge n. 58/2019) ha previsto, in recepimento della specifica proposta formulata dal CNDCEC, la possibilità per il professionista di rilasciare un impegno cumulativo unico alla trasmissione di più dichiarazioni o comunicazioni, se il contribuente/sostituto conferisce un incarico in tal senso. L'impegno cumulativo può essere contenuto, infatti, anche nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell'impegno stesso. L'impegno cumulativo s'intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, ferma restando la possibilità di revoca espressa.

In relazione alla suddetta tematica, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 518 del 12 dicembre 2019, ha affermato che “le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione”.

Come evidenzia il Consiglio Nazionale, anche se in modo “criptico”, l'Agenzia delle Entrate precisa che, dovendo il professionista sottoscrivere l'impegno alla trasmissione della dichiarazione prima dell'invio telematico della stessa, egli non è obbligato a sottoscrivere lo specifico riquadro relativo all'impegno, presente nel frontespizio della dichiarazione, all'atto della consegna al cliente della copia della dichiarazione trasmessa e della copia della relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

In merito alla data dell'impegno da indicare nello specifico riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione, il CNDCEC ritiene che, nel caso in cui l'impegno alla trasmissione delle dichiarazioni sia assunto dal professionista “nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente” cumulativamente per tutte le dichiarazioni e comunicazioni ivi indicate, nel riquadro predetto dovrà essere indicata la data di conferimento dell'incarico risultante dal mandato professionale sottoscritto dal contribuente. Se, per causa imputabile al contribuente, la dichiarazione/comunicazione dovesse essere trasmessa oltre la scadenza del termine di presentazione stabilito dalla legge, il professionista, al fine di evitare le sanzioni a suo carico previste per i casi di tardività della trasmissione, dovrà avere cura di rilasciare preventivamente al cliente un impegno specifico alla trasmissione di tale dichiarazione/comunicazione e di indicare nel campo "data impegno" del riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione la data di quest'ultimo specifico impegno, fermo restando l'obbligo di provvedere all'invio telematico entro un mese dalla predetta data.

Obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali – In relazione a tale aspetto, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, con la risposta ad interpello n. 518/2019, che la dichiarazione trasmessa dal professionista incaricato "deve essere sottoscritta da/ solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario”. Ricordando nel dettaglio quanto chiarito nella risposta, in cui viene richiamata anche la Risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, il Consiglio Nazionale sottolinea che, dai citati documenti di prassi ne consegue che, la copia della dichiarazione conservata su supporto informatico dal professionista incaricato della trasmissione, può anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

Visto di conformità - Nell'Informativa n. 70 del 19 luglio 2019, in merito all’argomento in questione, sono già stati segnalati i nuovi controlli implementati dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal corrente anno, relativi alle modalità di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Nel documento allegato all’Informativa predetta, sono state anche riepilogate le casistiche in cui il visto di conformità deve ritenersi validamente apposto, in particolare nelle ipotesi in cui il professionista si avvalga per la trasmissione delle dichiarazioni di società di servizi contabili, società tra professionisti o associazioni professionali dallo stesso partecipate.

Sul punto, il CNDCEC segnala anche la recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99/E del 29 novembre 2019 che, nel riepilogare la disciplina in materia, ha precisato che, con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 3, dell'articolo 10 della Legge n. 212/2000, e del comma 2, dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 472/1997.

L'indicazione di prassi amministrativa renderà, pertanto, più agevole ai professionisti che abbiano rilasciato, in passato, il visto di conformità senza verificare i prescritti criteri di "connessione" con il soggetto che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione, di invocare la causa di non punibilità al cospetto di condotte pregresse assunte in buona fede e sostanzialmente corrette, in modo da evitare l'irrogazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità.

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle entrate– Il Consiglio Nazionale ricorda che, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2019, prot. n. 1427541/2019, è stato ampliato fino al 29 febbraio 2020 il periodo transitorio di consultazione delle fatture elettroniche senza che sia necessario aderire espressamente allo specifico servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, reso disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Ne è conseguita la proroga del termine per l'adesione al richiamato specifico servizio di consultazione dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020. Successivamente a tale data, in mancanza di adesione al servizio, non sarà più possibile consultare le fatture elettroniche nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il documento "Nuove deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo” sarà pubblicato a breve dal Consiglio Nazionale, ed illustrerà le novità recate dall'articolo 12-octies del D.L. 34/2019 ("Decreto Crescita"), relative alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, con il quale è stata estesa a tutti i registri la deroga all'obbligo di stampa degli stessi, già prevista con riferimento ai soli registri IVA degli acquisti e delle vendite.
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