19 marzo 2022

Incarico di componente del Collegio sindacale di società o di revisione legale in una STP

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 254

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito di una STP, per quanto concerne l’incarico di componente del Collegio sindacale di società o di revisione legale, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) precisa che, l’incarico di sindaco, è esclusivamente di tipo personale, ma al contempo, non essendo precluso al socio di STP esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato componente di Collegio sindacale, ovvero sindaco unico di S.r.l. al di fuori della compagine societaria cui appartiene.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 254 del 1° marzo 2022, scaturito a seguito di un quesito posto al CNDCEC da parte di un Ordine territoriale che ha chiesto ragguagli circa l’incarico di componente del Collegio sindacale di società o di revisione legale. Nello specifico, si chiede se, detto incarico, possa essere affidato ad una STP di modo che lo stesso venga conferito alla società, ma eseguito materialmente dal socio professionista in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, previamente individuato nella delibera di nomina.

Lo stesso Ordine, inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alla prospettata ipotesi dell’affidamento dell’incarico direttamente al socio professionista e se, in tal caso, nella delibera di nomina debba essere indicato che l’incarico è ad esso conferito nella sua qualità di socio di STP.

Il parere del CNDCEC – Premesso che l’attività di revisione legale non è riservata esclusivamente a persone fisiche, i revisori legali e le società di revisione legale abilitati all’esercizio della revisione devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e devono attenersi alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 39/2010, nelle sue disposizioni attuative e nel Regolamento (Ue) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

Il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 2409-bis, comma 2, del Codice Civile, secondo il quale lo statuto della S.p.a. che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio sindacale. In tal caso, detto Collegio è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro.

Nelle S.r.l., come dispone l’articolo 2477 c.c., la nomina dell’organo di controllo, alternativamente a quella del revisore legale, è obbligatoria solo al superamento di determinati parametri dimensionali e, inoltre, la società può nominare un sindaco unico (al posto di tre componenti) che vanta le prerogative - ed è tenuto al rispetto dei doveri - del Collegio sindacale.

Quando al sindaco unico è affidato anche l’incarico di revisione legale, egli deve essere iscritto nell’apposito Registro tenuto dal MEF.

Fatte queste precisazioni richiamando le sopra citate disposizioni, il Consiglio Nazionale evidenzia che, nel tentativo di coordinare la normativa relativa all’esercizio della revisione legale con quella dell’esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate prevista nella Legge n. 183/2011, osserva come l’articolo 10, comma 9, della citata legge fa salvi i diversi modelli societari esistenti alla data di entrata in vigore della stessa e disciplinati in normative di settore (qual è il D. Lgs. n. 39/2010): si tratta - specifica il CNDCEC - di norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella Legge n. 183/2011 e, che pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali.

Sulla speciale disciplina della revisione contenuta nel D. L.gs. n. 39/2010 e nel Regolamento (UE) n. 537/2014 e con specifico riguardo alla costituzione di STP e alla relativa compagine societaria, il Consiglio Nazionale ha già chiarito che non può assumere la qualifica di socio professionista di STP il soggetto iscritto unicamente nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico (si rinvia al P.O. n. 287/2014 e al P.O. n. 93/2021).

Considerato comunque - come fa notare il CNDCEC - che la revisione legale è attività espressamente richiamata dall’articolo 1, comma 4, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 139/2005 (recante l’ordinamento della Professione) essa potrà essere ricompresa nell’oggetto sociale della STP.

L’esercizio di tale attività, però, sarà consentito unicamente ai soci professionisti della STP iscritti anche nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF, deducendo, quindi, che il professionista iscritto all’Albo e contemporaneamente iscritto al registro dei revisori legali può far parte della compagine di una STP, e che, per quanto sopra accennato, a quest’ultimo professionista può essere affidato l’incarico di revisione legale eventualmente conferito alla STP.

In merito all’incarico di componente del Collegio sindacale o di sindaco unico (che ai sensi dell’articolo 2403, comma 2, c.c. può svolgere, unitamente all’attività di vigilanza anche la revisione legale, nei casi individuati dal summenzionato articolo 2409-bis, comma 2, c.c.), il Consiglio Nazionale evidenzia come l’intera disciplina dell’organo di controllo presente nel nostro ordinamento si basi sulla personalità della prestazione e sulle caratteristiche personali del sindaco, componente del collegio sindacale di S.p.a., ovvero sindaco unico di S.r.l., quando nominato.

L’incarico di sindaco, in altri termini, è concepito come prerogativa della persona fisica e, in tal senso, depongono molteplici indici normativi richiamati dal Consiglio Nazionale quale, a titolo d’esempio, quello all’articolo 2397 c.c. che fa riferimento ai sindaci sempre e unicamente come persone fisiche - anche non iscritte negli albi professionali indicati dal D.M. Giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320, ma con la qualifica di professori universitari di ruolo.

Quanto sopra esposto, secondo il Consiglio Nazionale sembrerebbe suffragato anche dalla circostanza che il legislatore, nelle discipline speciali, ha individuato espressamente ipotesi in cui gli incarichi professionali possano essere conferiti sia al professionista persona fisica, sia alla STP (ad esempio, gli incarichi di curatore fallimentare, ex articolo 28, comma 1, lett. b, Legge fallimentare).

Concludendo, quindi, il CNDCEC ritiene che, l’incarico di sindaco, sia esclusivamente di tipo personale, al contempo però, occorre precisare che, non essedo precluso al socio di STP esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato componente di Collegio sindacale, ovvero sindaco unico di S.r.l. al di fuori della compagine societaria cui appartiene.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy