5 ottobre 2020

Incompatibilità commercialisti

Nessuna incompatibilità nell'esercizio della professione di commercialista per l'iscritto all'albo contemporaneamente socio accomandatario di s.a.s. di gestione patrimoniale o di mero godimento, immobiliare o mobiliare

Autore: Domenico Calvelli
L'art. 4 del D.Lgs. 139/2005 (ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) recita, tra l'altro: "l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale -omissis- c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti...".

La questione di cui si tratta nel presente articolo si riferisce al caso di un commercialista che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio accomandatario di una società in accomandita semplice che non svolga attività commerciale, bensì esclusivamente attività di gestione patrimoniale statica o di mero godimento di un patrimonio immobiliare o mobiliare.

A tal proposito, anche per svolgere un ragionamento in via analogica, occorre tenere presente il disposto dell'articolo 4, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972 (cosiddetta Legge Iva) che recita:"...Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:
  • a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
  • b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate...".

Seppur la norma abbia valenza meramente tributaria, può aiutare alla comprensione del problema.

In modo simile, l’Ordinanza della Cassazione n. 12331 del 18 maggio 2018 che ha sostenuto il principio secondo cui la qualità di socio accomandatario non è di per sè sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale Inps dei commercianti può contribuire anch'essa, seppur questa volta in ambito previdenziale, a fissare i confini della questione.

Partendo da queste osservazioni, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, richiamando la normativa vigente e le informative dallo stesso rilasciate negli anni passati, ritiene corretto il ragionamento secondo il quale un commercialista che si trovi nelle condizioni di cui in premessa non versi in condizioni di incompatibilità.

L’Ordinamento professionale, in effetti, individua espressamente sia la gestione patrimoniale sia lo svolgimento di attività di mero godimento o meramente conservative quali circostanze atte ad escludere la sussistenza di incompatibilità con l’esercizio della professione. La gestione patrimoniale può riferirsi ad un patrimonio sia immobiliare che mobiliare; nel primo caso si tratta di pura gestione degli immobili (percezione, ad esempio, dei canoni di locazione), nel secondo caso si è di fronte ad ipotesi di gestione mobiliare sia statica (stabile investimento in titoli), sia dinamica, ma in ogni caso senza che si possa configurare l’esercizio di attività finanziaria. L'attività non è quindi imprenditoriale, come anche il mero godimento e/o la conservazione dei beni rientranti nell’oggetto sociale.

Concludendo, il Consiglio nazionale ritiene che, qualora il commercialista iscritto all'albo professionale sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice, l’incompatibilità sarà esclusa solo qualora l’attività svolta da tale società sia di gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.
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