30 gennaio 2021

Incompatibilità dell’incarico di revisore contabile di una Fondazione

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 102

Autore: Pietro Mosella
Con il Pronto Ordini n. 102/2020, pubblicato nei giorni scorsi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’incompatibilità dell’incarico di revisore contabile di una Fondazione.

Il quesito – Nei mesi precedenti, è pervenuto al CNDCEC un quesito in cui si chiedeva un parere circa la sussistenza del requisito di indipendenza nella circostanza in cui un revisore contabile abbia assunto un incarico a titolo gratuito presso una Fondazione ed abbia, al tempo stesso, un rapporto di collaborazione con un consigliere di minoranza, senza delega di gestione, della stessa Fondazione e che svolga anch’egli il proprio incarico a titolo gratuito.

La risposta del CNDCEC – Anzitutto il Consiglio Nazionale premette che, per poter rispondere al quesito posto, occorrerebbe conoscere il contenuto dell’attività di controllo oggetto dell’incarico desumibile dalla natura delle previsioni di legge o statutarie che regolano nello specifico l’attività di controllo. Ciò, in quanto - come spiega il CNDCEC - detto elemento è imprescindibile per poter fornire una soluzione al quesito. Non avendo, però, disponibili tali elementi, si possono solo effettuare delle considerazioni di carattere generale.

Dopo questa importante premessa, quindi, il Consiglio Nazionale precisa che, se l’attività di controllo contabile fosse “assimilabile” alla revisione legale dei conti condotta ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, occorrerebbe svolgere l’incarico nel rispetto delle norme e dei principi in materia di etica ed indipendenza, nonché delle procedure di revisione dettate dal suddetto decreto.

Per quanto concerne, invece, il conferimento degli incarichi di revisione legale negli enti non profit, il MEF (Dipartimento della RGS), tramite la Nota n. 33802/U del 28 Febbraio 2017 (in risposta ad un interpello sull’ambito di applicazione del D.lgs. 39/2010), con riferimento agli enti associativi con personalità giuridica, ha affermato che “tale tipologia di controllo non coincide necessariamente con la revisione legale, essendo possibile ed anzi frequente il conferimento di incarichi di certificazione dei bilanci o della contabilità che non configurano incarichi di revisione legale”.

La stessa Nota precisa che è possibile conferire incarichi volontari di revisione legale e che, gli incarichi di controllo, sono fatti coincidere con incarichi di revisione legale nel caso in cui sia ravveduta “…una evidente volontà dell’organo competente di conferire un incarico di revisione legale”, disponendo, altresì, che all’incarico di revisione legale possano accompagnarsi controlli di altra natura (ad esempio di legittimità).

Il CNDCEC ritiene che anche il controllo delle Onlus (di cui all’articolo 25 del D.lgs. 460/1997), non sia assimilabile alla revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. n. 39/2010, nonostante quest’ultima rappresenti una delle modalità con cui può essere eseguito il controllo delle Onlus.

Qualora, invece, si configuri un incarico di revisione legale dei conti (ai sensi del D.lgs. 39/2010), il revisore e l’ente dovrebbero chiedersi se, il rapporto tra il soggetto a cui è affidata la revisione legale e il collega, componente del Consiglio di Amministrazione, è inquadrabile nel concetto di “rete” che è definita dall’articolo 1 del D.lgs. 39/2010, prontamente ricordato dal Consiglio Nazionale.

In tal caso - si osserva nel parere - troverebbe applicazione l’articolo 10, comma 2, del sopra citato decreto, per il quale “il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa”.

Laddove, invece, l’incarico non configurasse - come sembra probabile a giudizio del Consiglio Nazionale - un incarico di revisione legale ai sensi del D.lgs. n. 39/2010, spetterebbe al revisore contabile stabilire, in coerenza anche con quanto previsto dalle norme di comportamento contabile, le minacce alla propria indipendenza.

L’assunzione a titolo gratuito di un incarico di natura professionale, al di là dello specifico rapporto in essere, infatti, pone dubbi sull’indipendenza dell’incarico assunto. Sul punto, pur non essendovi un obbligo di legge, il CNDCEC, precisa che, nel caso in cui l’ente dovesse ricevere fondi pubblici, si applica l’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, il quale originariamente richiedeva la gratuità per la partecipazione agli organi collegiali degli enti che, appunto, ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e che, successivamente alla sua emanazione, è stato emendato proprio al fine di escludere dall’ambito di applicazione della norma proprio gli incarichi attribuiti ai “controllori”.

A riguardo, nel parere si richiama anche la Circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 del MEF che ha rimosso le incertezze applicative sorte in relazione al citato articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Il legislatore successivamente, recependo l’orientamento contenuto nella suddetta Circolare, all'articolo 35, comma 2-bis, del D.L. n. 5/2012, (inserito dalla legge di conversione n. 35/2012) ha chiarito che "la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti".

Qualora, quindi, si configurasse un incarico di revisione legale, non è possibile di partenza considerare presente la caratteristica dell’indipendenza, stante la gratuità dell’incarico.

Osserva il Consiglio Nazionale che, anche laddove l’incarico fosse retribuito, dovrebbe essere esaminata la presenza di un rapporto riportabile alla rete del professionista. In caso di risposta affermativa, il revisore non potrebbe espletare l’incarico, poiché lo stesso non sarebbe considerabile indipendente.

Concludendo, il CNDCEC osserva che, nel caso in cui l’incarico fosse inquadrabile come incarico di controllo di natura diversa alla revisione legale, il revisore contabile dovrebbe considerare in autonomia e con attenzione la propria posizione di indipendenza con riferimento alle norme di legge riportate in precedenza e al proprio status.
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