2 agosto 2025

Incompatibilità. Iscritto all’albo socio e amministratore unico di S.a.s. e S.r.l.

Autore: Paola Mauro
Con due Pronto Ordini pubblicati il 1° agosto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito indicazioni in merito alla possibile incompatibilità tra l’esercizio della professione e il coinvolgimento dell’iscritto all’Albo in una società commerciale nella veste di socio e amministratore unico.

P.O. 34/2025

Il parere fornito con il primo P.O. in esame riguarda il seguente quesito. Un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ricoperto fino al 7 gennaio 2025 la carica di socio accomandatario (con una partecipazione del 33,33%) e di amministratore unico, nonché successivamente di liquidatore, di una S.a.s. operante nel settore della ristorazione. La società è stata posta in liquidazione il 17 luglio 2024 e cancellata dal Registro delle Imprese il 23 gennaio 2025.

Parallelamente, l’iscritto detiene una partecipazione, sempre del 33,33%, in due S.r.l., attualmente attive e operanti nello stesso settore, delle quali è da tempo amministratore unico. Una delle due S.r.l. ha proseguito l’attività precedentemente svolta dalla S.a.s.

In tutte le società coinvolte, le restanti quote sono detenute per un ulteriore 33,33% dalla sorella dell’iscritto (non convivente) e per il restante 33,33% da un soggetto terzo estraneo alla famiglia.

Alla luce della cessazione della S.a.s. – e ferma restando ogni valutazione disciplinare eventualmente connessa al pregresso stato di incompatibilità –, lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto di sapere se la configurazione attuale dell’iscritto, in qualità di socio e amministratore unico delle due S.r.l., possa determinare una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha, in particolare, osservato che, come già chiarito nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità (note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 139/2025” diffuse dal CNDCEC con informativa n. 26/2012) e nel P.O. n. 149/2022:
  • l’assunzione di cariche gestionali con tutti o ampi poteri (es. amministratore unico), ove accompagnata da un interesse economico diretto e prevalente (es. titolarità del 51% del capitale sociale), dà luogo a una situazione di incompatibilità;
  • la mera partecipazione come socio di minoranza in società di capitali, ancorché con contestuale assunzione della carica di amministratore con tutti i poteri gestionali (amministratore unico o delegato) non comporta di per sé incompatibilità, salvo che si accerti l’esistenza di un interesse economico prevalente dell’iscritto in tale società;
  • in tal senso la valutazione del caso specifico deve tenere conto di elementi quali la presenza di parenti tra i soci, la struttura delle deleghe gestionali, la continuità aziendale con precedenti situazioni di incompatibilità.

Nel caso in esame, la compresenza dei seguenti elementi potrebbe configurare una situazione di potenziale incompatibilità ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.lgs. 139/2005:
  • partecipazione significativa (anche se non di maggioranza) in due società operanti nel settore commerciale;
  • presenza di parenti entro il 4° grado tra i titolari delle altre partecipazioni sociali delle due società;
  • attribuzione all’iscritto di pieni poteri gestori in qualità di amministratore unico di entrambe le società;
  • continuità sostanziale tra l’attività della s.a.s. (già in passato in situazione di incompatibilità) e quella della s.r.l. subentrante

Da qui l’invito del Consiglio Nazionale all’Ordine scrivente di valutare in concreto la situazione rappresentata, posto che «La circostanza che l’iscritto detenga formalmente “solo” un terzo del capitale non esclude automaticamente l’esistenza di un interesse economico prevalente, laddove siano provati i rapporti giuridici con i titolari delle altre partecipazioni e l’influenza dell’iscritto su di essi, specie se non risultano altre fonti di reddito significative o se vi è un forte coinvolgimento gestionale e operativo nell’attività della società (come risulterebbe dalla circostanza che l’iscritto è anche amministratore unico di entrambe le società di capitali).»

P.O. n. 42/2025

Il secondo Pronto Ordini in esame fa seguito a una richiesta di chiarimenti in merito all’eventuale possibilità per un iscritto all’Albo di assumere la funzione di amministratore unico di una S.r.l – in cui è anche socio con una partecipazione pari al 48% – avente a oggetto l’attività di somministrazione pasti, bar, pasticceria, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (come prevede lo statuto). Per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un compenso, ma l’attività professionale, nello specifico caso, costituisce comunque la principale fonte di reddito dell’iscritto.

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha rilevato che:
  • l’assunzione di cariche gestionali con tutti o ampi poteri (es. amministratore unico), ove accompagnata da un interesse economico diretto e prevalente (es. titolarità del 51% del capitale sociale), dà luogo a una situazione di incompatibilità;
  • la partecipazione come socio di minoranza in società di capitali, ancorché con contestuale assunzione della carica di amministratore con tutti i poteri gestionali (amministratore unico o delegato) non comporta di per sé incompatibilità, salvo che si accerti l’esistenza di un interesse economico prevalente dell’iscritto in tale società;
  • in tal senso la valutazione del caso specifico deve tenere conto di elementi quali la presenza di parenti tra i soci, la struttura delle deleghe gestionali, la continuità aziendale con precedenti situazioni di incompatibilità.

Ciò posto, dalla descrizione della fattispecie di cui al quesito, emerge che l’iscritto ricoprirà la carica di amministratore unico di S.r.l. con deleghe piene e che lo stesso detiene una quota del 48% nella ridetta S.r.l. La titolarità del 48% delle quote e la carica di amministratore unico non determinano automaticamente l’insorgere di una causa di incompatibilità in capo all’iscritto. In tal senso, rileva altresì la circostanza che l’attività di amministratore sarà svolta da quest’ultimo sulla base di un incarico professionale, come emerge dal quesito in cui è specificato, da un lato, che per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un compenso e, dall’altro, che l’attività professionale costituisce comunque la principale fonte di reddito dell’iscritto.

Pertanto, nel caso in esame, in assenza di altri elementi che facciano ritenere preminente l’impegno nell’attività societaria o l’esistenza di situazioni di conflitto con l’attività professionale, il Consiglio Nazionale ha escluso la sussistenza di motivi di incompatibilità, «ferma restando una valutazione caso per caso da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale.»
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