La Cassazione ritiene che l’esercizio dell’attività professionale in forma associata comporta, di per sé, l’assoggettamento all’imposta regionale sulla attività produttive, perché è lecito presumere che il valore della produzione non derivi esclusivamente dai singoli associati. Si tratta però di una presunzione superabile. Vediamo in che modo.
Assenza di dipendenti. Con l’ordinanza 10 dicembre 2012, n. 22506, la Cassazione ha dato il via libera al rimborso IRAP per lo Studio associato che non ha dipendenti e che non sostiene spese per beni strumentali, posto che in un’ipotesi siffatta non è ravvisabile il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Nelle stringate motivazioni gli Ermellini hanno osservato “la presunzione hominis” secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, “costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione: così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato l’assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali”. Si ricorda, a tal proposito, che l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta unicamente al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
La presunzione. Nel 2010, in relazione agli Studi associati e alla loro sottoposizione a IRAP, la medesima Corte aveva sostenuto che l'esercizio in forma associata della professione è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (ordinanza n. 3/2010).
Attività per conto di uno studio associato. Tornando ai giorni nostri, si segnala che non è assoggettabile a IRAP l’avvocato che ha prestato la propria attività per conto di uno studio associato, senza farne parte. Ciò anche se il professionista ha speso quasi diecimila euro per beni strumentali (Cass., ordinanza n. 382/2013). La CTR, pur avendo accertato che il legale non faceva parte dello studio associato per cui svolgeva la propria attività, aveva ritenuto che il contribuente disponesse di una propria autonoma struttura sufficientemente articolata e complessa da determinare la soggezione a IRAP. In particolare la CTR ha considerato sufficiente per la sottoposizione all’imposta l’esistenza di spese per euro 8.869; cifra che gli Ermellini hanno invece ritenuto non adeguata a determinare “l’esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente, specie se tiene conto che non compaiono esborsi per personale dipendente; mentre oltre 2.000 euro sono stati spesi per prestazioni alberghiere”. Insomma, affinchè si configuri l’autonoma organizzazione è necessario che si spendano cifre ben più importanti di quelle appena considerate. Inoltre, a fare la differenza ai fini impositivi è il ricorso al lavoro altrui, che nel caso di specie non è stato ravvisato.
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