I liberi professionisti sono tenuti a versare l’IRAP se nell’esercizio della loro attività si avvalgono di lavoratori dipendenti e di beni strumentali di non trascurabile valore.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2090/03/14 (pubblicata l’11 novembre) della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
I giudici del capoluogo calabrese non hanno accordato al contribuente, libero professionista, il rimborso di quantoversato all’Erario a titolo di IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Contrariamente agli assunti dell’appellante, la CTR ha ritenuto che la sentenza di prime cure abbia perfettamente valutato la situazione del contribuente. Nel motivare il rigetto del ricorso,infatti, la Provinciale ha dato conto dei valori rilevanti dei compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti (con importi variabilidai 46 mila ai 51 mila euro nei tre anni d’imposta considerati), nonchédei beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio di un’attività in assenza di organizzazione.
Dal canto suo l’Ufficio ha fornito elementi di prova dimostrativi della sussistenza del presupposto impositivo “derivanti dal correlato dato delle quote di ammortamento esposte nei quadri RE e verificato negli studi di settore per un valoredi beni strumentali di euro 178.925,00”.
Insomma, ad avviso della CTR di Catanzaro, l’appello del contribuente è infondato. E ciò anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’IRAP va applicata nei casi in cui il lavoroautonomo professionale si avvalga di una significativa o non trascurabileorganizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i risultati in termini diprofitto, con la conseguenza che lo svolgimento di una libera professione si collocaal di fuori dell'area di applicazione dell’IRAP solo a condizione che il professionistaoperi senza dipendenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno ingrado di sostituire il professionista medesimo, e con le risorse umane e strumentali strettamente necessarie allo svolgimento della professione (vedi Cass. n.7609/2014 che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che aveva sancito il diritto al rimborso delle somme versate da un avvocatoa titolo di IRAP per i periodi 1998-2004. La S.C. ha ritenuto il contribuente assoggettabile al tributo in quanto, pur esercitando la professione avvalendosi di beni strumentali di modesta entità, si era avvalso, negli anni considerati, dell’ausilio di una segretaria part-time).
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