4 gennaio 2021

Moratoria degli obblighi formativi per l’anno 2020

Autore: Giovanni Colombi
La pandemia che stiamo ancora vivendo, e che speriamo di poter sconfiggere al più presto grazie anche ai progressi che la medicina sembra essere stata in grado di segnare in ambito di cura e di prevenzione dell’infezione, ha profondamente segnato le nostre vite e ha comportato, spesso, la riprogrammazione temporale di tutta una serie di attività e di scadenze.

Su questo versante, ovvero della riprogrammazione e proroga di molte delle scadenze dell’anno appena concluso, non potevano non essere toccati anche gli obblighi formativi tipici della nostra categoria professionale.

Obblighi formativi dei Dottori Commercialisti – Lo scorso 28 settembre il CNDCEC ha diramato l’informativa 110/2020 con la quale ha comunicato a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali il testo della deliberazione assunta in data 15 luglio 2020 in merito al rispetto degli obblighi formativi da parte dei singoli iscritti, previa condivisione della stessa con il Ministero della Giustizia.

In estrema sintesi la delibera stabilisce che “per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi all’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022. Per l’anno 2020 viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi all’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022”.

Pochi giorni prima, il 22 settembre, il CNDCEC suggeriva, con l’informativa 107/2020 e quando ancora si sperava che lo stato di emergenza potesse cessare il 15 ottobre, “di continuare a privilegiare la formazione a distanza utilizzando non solo le modalità e-learning, ma anche le modalità webinar almeno sino al 31 dicembre 2020, anche qualora lo stato di emergenza epidemiologica dovesse cessare il 15 ottobre 2020”.

Obblighi formativi per i Revisori Legali – Per le medesime ragioni di opportunità e per venire incontro alle obiettive difficoltà che tutti hanno incontrato nell’ottemperare agli obblighi formativi nel corso dell’anno appena concluso, il DL 183 del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 323 in pari data, conosciuto da tutti come il “Milleproroghe 2021”; dispone all’articolo 3 comma 7 quanto segue: “In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti saranno conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

A differenza di quanto deliberato dal CNDCEC, in concerto con il Ministero della Giustizia, il “Milleproroghe” sembra “buttare il cuore oltre l’ostacolo” e palesando quello che tutti noi sappiamo e che forse, quale estremo istinto di conservazione, neghiamo anche a noi stessi: anche l’anno 2021 non sarà privo di sfide e di difficoltà operative comunque legate all’effetto pandemico o agli strascichi lasciati dall’anno appena concluso, quindi tanto vale prevedere già oggi che si dovrà avere la necessaria elasticità anche in merito all’adempimento degli obblighi nascenti nel corso dell’anno appena iniziato.

Ci permettiamo di pensare che questa presa di posizione espressa nel DL 183/2020 possa costituire “il germoglio” di come le Istituzioni vorranno affrontare l’anno che è appena iniziato e che non potrà certo definirsi normale per il semplice fatto che l’ultima pagina del calendario 2020 è stata strappata: magari bastasse così poco per risolvere tutte le problematiche connesse alla pandemia, peraltro, ancora in atto!

Ben sappiamo che stanno per ripartire le attività di notifica, accertamento e riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate ed Entrate Riscossione: non stiamo dicendo che dovranno essere replicate, in modo indiscriminato, proroghe e sospensioni come nell’anno appena concluso, ma ci permettiamo di chiedere – e forse pretendere - che le normali attività riprendano cum grano salis, perché la normalità non basta auspicarla, occorre anche conquistarla effettivamente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy