Le indicazioni del Ministero - Il mese di settembre ha portato non poche novità per la professione forense, soprattutto per l’accesso alla carriera di avvocato. Nello specifico, lo scorso 25 settembre il Consiglio nazionale forense ha diffuso una nota del Ministero della Giustizia di cinque giorni prima, la quale affrontava con minuzie di dettagli la spigolosa questione in merito all’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti provenienti dalla Romania. Il massimo organo della categoria, preso atto delle indicazioni fornite dal dicastero, le ha prontamente diffuse tra i presidenti degli Ordini territoriali. In sostanza, secondo il Ministero, possono essere inseriti nell’Albo avvocati provenienti dalla Romania esclusivamente nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato da U.N.B.R. (Unione Nazionale dei Fori di Romania).
Il riconoscimento - Come abbiamo visto, quindi, il Ministero della Giustizia interviene sul ‘caso avocat’. La questione ha creato nei mesi scorsi un vero scompiglio presso gli Ordini territoriali della categoria forense, soprattutto perché non si era in grado di decidere in maniera oggettiva quale titolo potesse essere riconosciuto ai fini dell’iscrizione all’Albo. Ora, con la nota ministeriale, si è diffusa una maggiore chiarezza in merito al riconoscimento dell’istituzione ritenuta competente, da parte dell’ordinamento romeno, a rilasciare il titolo di avvocato. Si tratta di una novità valevole non solo nel territorio della Romania, ma anche nel caso in cui quell’avvocato voglia stabilirsi e praticare la professione presso un altro Paese membro dell’Unione europea (nello specifico in Italia). Come è stato accennato, l’istituzione competente a rilasciare il titolo di avvocato, spendibile in Romania ed entro i confini Ue, l’U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania). A un tale risultato si è giunti grazie a intensi e frequenti contatti tra i Ministeri della Giustizia dell’Italia e della Romania.
Il compito degli Ordini territoriali – Chiarito il primo punto relativo alla questione generale del riconoscimento del titolo, il Consiglio nazionale forense incarica ciascun singolo Consiglio territoriale di verificare con cura tutta la documentazione presentata dagli aspiranti iscritti all’Albo. Dovrà essere difatti cura degli Ordini territoriali esaminare gli atti presentati e poi, qualora tutto dovesse risultare in regola, rilasciare la dispensa di esonero dall’Esame di Stato che, com’è noto, abilita alla professione ed è quindi l’unica via d’accesso all’iscrizione all’Albo.
L’unica autorità competente – A scanso di futuri equivoci e cattive interpretazioni, nella nota il Ministero chiarisce che l’U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) è l’unica istituzione, riconosciuta direttamente dalla Romania, che possa rilasciare un titolo professionale valido anche in Italia ai fini dell’iscrizione all’Albo forense. Nella nota ministeriale si legge infatti che “la denominazione è pressoché identica a quella della cd. U.N.B.R. – ‘Struttura Bota’ – presso la quale è invalsa nei mesi scorsi la prassi di rilasciare titoli di avvocato ai fini dello stabilimento in Italia, che si differenzia dalla prima solo per quanto riguarda la sede. È, pertanto, assolutamente necessario che gli ordini circondariali provvedano a respingere le domande di iscrizione nella Sezione speciale Avvocati stabiliti formulate da parte di soggetti che abbiano ottenuto il titolo da parte di istituzioni diverse da quella competente dall’ordinamento romeno. Allo stesso modo è necessario che, in sede di revisione degli Albi, si provveda alla cancellazione dei soggetti precedentemente iscritti sulla base del titolo concesso da istituzioni non competenti ai sensi della legge romena”.
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