28 gennaio 2016

Operazione Poseidone KO: sentenza storica per l’Ancl

Autore: redazione fiscal focus

Vi ricordate le pretese dell’INPS (operazione Poseidone) per tentare di ottenere dai soci-amministratori di società commerciali la doppia contribuzione: alla “gestione separata” in quanto amministratori e alla “gestione commercianti” in quanto soci? Ebbene, a distanza di alcuni anni, essa rischia di rivelarsi fallimentare sotto i colpi della magistratura del lavoro. Già nel 2013 la Corte di Cassazione aveva stabilito che la contribuzione potesse essere richiesta solo alle attività avente natura strettamente commerciale. Ora, una sentenza del Tribunale di Forlì (n. 6, causa 179/2013 RG) ha dato il 15 gennaio scorso ragione all'Ancl, accogliendo i ricorsi (tre procedimenti riuniti) presentati dal sindacato dei consulenti del lavoro. Nel 2013 lo stesso tribunale aveva sospeso gli avvisi di addebito emessi dall'istituto.


Operazione PoseidOne – L’operazione PoseidOne è iniziata nel corso del 2009 in attuazione della convenzione Inps – Agenzia delle Entrate per lo scambio di informazioni dai rispettivi archivi informatici. In particolare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del D.L. n. 112/2008, ai fini di garantire maggior efficacia ai controlli in materia di corretti adempimenti in materia fiscale e contributiva, sono stati messi a disposizione dell’Inps i flussi informativi relativi ai soggetti titolari di partita Iva e ai contribuenti che nell’anno di imposta avevano denunciato redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e avevano indicato tale attività come prevalente all’interno del modello di dichiarazione annuale dei redditi. Le informazioni così fornite vengono confrontate dall’Inps con gli archivi delle Camere di Commercio e con il proprio archivio dei soggetti titolari di una posizione previdenziale (artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla gestione separata). In caso di mancata corrispondenza dei dati, l’Inps invia delle lettere di richiesta precisazioni.


I ricorsi dell’Ancl - I ricorsi presentati dall'avvocato Francesco Stolfa dell'Ufficio legale dell'Ancl riguardavano, nel caso di specie, i contributi arretrati che l'Inps pretendeva dal socio di una società di gestione immobiliare. In questo caso, come in altri, l'istituto avanzava la richiesta basandosi sulla dichiarazione dei redditi e in particolare sul fatto che il soggetto interessato aveva barrato la casella in cui si indicava come prevalente l'attività di socio della suddetta società.


I ricorsi dell'Ancl si sono basati su tre motivi, tutti accolti dal tribunale di Forlì: una società di gestione immobiliare non svolge attività commerciale, barrare la casella sull'attività prevalente in dichiarazione dei redditi non costituisce una prova sufficiente ed è, infine, comunque onere dell'Inps portare tutte le prove necessarie a dimostrare che l'attività del socio, da cui si pretende la doppia contribuzione, sia prevalente e che quindi sia obbligato a versare contributi anche alla gestione commercianti (in questo senso si era pronunciata qualche mese fa anche la corte d’Appello di Milano). Particolare non secondario: l’Istituto è stato anche condannato a rimborsare le spese processuali.


Cause pilota – Stanno arrivando a conclusione diverse altre cause pilota promosse dall'Ufficio legale dell'Ancl in altri tribunali (Trani e Bergamo, in particolare) i cui esiti non si prospettano diversi. «A questo punto - afferma Francesco Longobardi, presidente nazionale Ancl-Su - si può ben affermare che l’operazione Poseidone si sta rivelando un vero e proprio flop. Come, del resto, è giusto che sia: si tratta, infatti, di un’operazione ingiusta sia nel merito che per le indicazioni gravemente contraddittorie cui sono stati sottoposti i contribuenti».

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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