1 dicembre 2022

Per i professionisti attestazioni e asseverazioni per “Superbonus” anche con polizze “alternative”

È possibile scegliere tra le tipologie previste dalla legge in materia di bonus edilizi

Autore: Pietro Mosella
L'obbligo di sottoscrizione della polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni, si considera rispettato anche tramite le tipologie “alternative” di polizza, di cui al terzo e quarto periodo del comma 14, dell’articolo 119, del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 85 del 21 novembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in materia di polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni, ai fini delle detrazioni di cui al c.d. “Superbonus 110%” ed agli altri bonus edilizi.

Quanto sopra affermato dal CNDCEC, scaturisce a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha chiesto se, l’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni ai fini delle detrazioni di cui al c.d. “Superbonus 110%” ed agli altri bonus edilizi, richieda necessariamente [ai sensi del comma 14, dell’articolo 119, del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del D.L. n. 13/2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lett. b) introdotto in sede di conversione del D.L. n. 4/2022] la stipula di una polizza c.d. single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” di cui al secondo periodo del citato comma 14, ovvero sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale.

Per quest’ultima, si tratta di quella “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500 mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” [già prevista dal terzo periodo del citato comma 14) o in alternativa una polizza (c.d. “a consumo”)] dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14).

Dopo aver riepilogato la summenzionata normativa di riferimento, l’Ordine territoriale in questione, a completamento del quesito posto, segnala anche un articolo tratto dalla stampa specializzata, in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), sul tema in questione, secondo cui, anche dopo le modifiche al comma 14, dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa ivi previste.

Di conseguenza, l’Ordine ha chiesto al CNDCEC la conferma dell’interpretazione fornita dell’Ania.

Il parere del CNDCEC - Il Consiglio Nazionale osserva preliminarmente che, le modifiche al citato comma 14, dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, introdotte a decorrere dal 26 febbraio 2022 dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del D.L. n. 13/2022, hanno riguardato unicamente il secondo periodo del medesimo comma 14, il quale disciplina la tipologia di polizza “single project” e non anche i successivi terzo e quarto periodo del medesimo comma, i quali, invece, disciplinano, rispettivamente, la normale polizza RC professionale con le caratteristiche ivi indicate nelle lett. a), b) e c) e la polizza “a consumo”, dedicata alle attività di attestazione ed asseverazione.

Dopo questo primo chiarimento normativo, il CNDCEC, richiama quanto disposto del terzo periodo del più volte citato comma 14, il quale prevede espressamente che «l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, purché questa…» abbia le caratteristiche indicate nelle lett. a), b) e c) dello stesso comma.

Il Consiglio Nazionale, considerato, altresì, che il quarto periodo del comma 14 prevede espressamente che «in alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile…», ritiene, pertanto, che “l'obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie “alternative” di polizza, di cui ai citati terzo e quarto periodo del comma 14.

In ordine alla fattispecie prospettata nel quesito, quindi, per il CNDCEC, in virtù di tutto quanto sopra esposto, è condivisibile l’interpretazione fornita, sul punto, dall’Ania, riportata nell’articolo della stampa specializzata indicato nel quesito medesimo.
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