Premessa – Con il Pronto Ordini n. 217/2014, il CNDCEC ha chiarito che le perizie, attestazioni, asseverazioni, relazioni giurate, perizie, possono essere effettuate dalla totalità degli iscritti al Registro, a prescindere dallo status di revisore “attivo” o “inattivo”, il quale rileva ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo e dell'individuazione dei soggetti da sottoporre al controllo della qualità.
Revisori inattivi – Come noto, il D.Lgs. 39/2010 ha istituito, all’interno del Registro dei revisori, un’apposita Sezione dedicata ai c.d. revisori inattivi, ovvero i soggetti per i quali non operano gli obblighi in materia di formazione continua e di controllo della qualità e di pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi. Tali soggetti, salvo che abbiano volontariamente preso parte a programmi di formazione continua, potranno assumere “nuovi” incarichi di revisione legale solo dopo aver partecipato a un corso di formazione svolto secondo modalità da definirsi con apposito regolamento.
Domanda - Al riguardo al CNDCEC è stato chiesto se un esperto contabile, regolarmente iscritto all’Albo, nonché al Registro dei revisori legali nella Sezione “inattivi”, possa redigere e giurare perizie di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del codice civile. Sul punto è stato osservato che il primo comma dell'art. 2343 c.c., in relazione alle società per azioni, stabilisce che: “Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società [...]". Il legislatore non fornisce ulteriori indicazioni in merito ai requisiti dell’esperto nominato dal tribunale. Inoltre il primo comma dell’art. 2465 del c.c. (come modificato dall’art. 37, D.Lgs.39/2010) in relazione alle srl stabilisce invece che: “Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro [...]".
Parere del Cndcec - La problematica sollevata dal CNDCEC riguarda il lungo elenco di fattispecie regolate dalla normativa vigente (codice civile, leggi tributarie, legge fallimentare, ecc.) che presuppongono l’intervento del revisore iscritto al Registro sotto forma di perizie, attestazioni, asseverazioni, relazioni giurate. In tali fattispecie, rientra anche l’attività di sindaco, quando il Collegio sindacale non è incaricato della revisione legale dei conti, ma soltanto del controllo sull’amministrazione.
Incarichi - In particolare, si è chiesto se lo svolgimento degli incarichi diversi dalla revisione legale del bilancio, per i quali l'impianto normativo preesistente richiedeva il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori, possano continuare ad essere svolti anche dai revisori cd "inattivi". Al riguardo, il CNDCEC ritiene che il richiamo al "revisore iscritto nel Registro dei revisori legali", riferito a tutte le tipologie di incarichi diversi dalla revisione legale del bilancio debba intendersi alla totalità degli iscritti nel registro a prescindere dallo status di revisore “attivo” o “inattivo”, che rileva ai soli fini dell'obbligo formativo e dell'individuazione dei soggetti da sottoporre al controllo della qualità. A comprova, il Consiglio evidenzia che il legislatore, nel prevedere le modifiche e le abrogazioni alla normativa vigente, si è limitato a sostituire il riferimento al “vecchio” Registro dei revisori contabili con il “nuovo” Registro, senza stabilire alcuna esclusione per coloro che sono iscritti nella Sezione inattivi. Del resto il revisore “inattivo” è un soggetto iscritto al Registro avendo i medesimi requisiti e le medesime competenze tecniche del revisore attivo salvo la mancanza di incarichi di revisione legale in essere.
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