11 marzo 2022

Questionario antiriciclaggio: il CNDCEC sollecita l’invio entro il 20 marzo

Autore: Serena Pastore
Con l’informativa n. 31/2022, il CNDCEC ricorda che il termine previsto per la compilazione e l’invio del questionario antiriciclaggio è scaduto lo scorso 4 marzo e, per consentire di assolvere entro il prossimo 30 marzo agli obblighi di comunicazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria imposti dall’articolo 5 comma 7 del D.Lgs. n. 231/2007, invita a trasmetterlo entro e non oltre il 20 marzo p.v..

In merito, il CNDCEC precisa che all’interno della Relazione annuale che verrà trasmessa al CSF sarà riportato l’elenco nominativo degli Ordini territoriali che hanno inviato le informazioni richieste.

Per assolvere gli obblighi di comunicazione imposti gli ordini devono compilare il questionario avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni:
  • promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021);
  • controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021).

Obblighi di comunicazione- In base a quanto sancito dall’articolo 11 del D.Lgs. n.231/2007 gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

In relazione a tale funzione di vigilanza e controllo ed al suo corretto espletamento, gli ordini professionali sono sottoposti, a loro volta, al controllo da parte del Ministero della giustizia.

Inoltre, con l’attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs n. 125/2019, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11, è stata ampliata la portata degli obblighi comunicativi degli Organismi di autoregolamentazione nei confronti del Comitato di sicurezza finanziaria, dovendo gli stessi Ordini nazionali inviare annualmente una relazione contenente una serie di informazioni relative agli studi professionali iscritti che, evidentemente, possono essere acquisite solo mediante strumenti di controllo e vigilanza ben delineati e pianificati.

Il contenuto della relazione - La relazione, che andrà inoltrata al Comitato di Sicurezza Finanziaria entro il 30 marzo di ciascun anno, dovrà indicare:
  • il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
  • il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF;
  • il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 11, comma 3 e 66, comma 1 del decreto antiriciclaggio, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto, in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.
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