18 marzo 2016

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: ALCUNI CHIARIMENTI DEL CNDCEC

Autore: ESTER ANNETTA
Con l’informativa n. 35/206 pubblicata sul sito istituzionale lo scorso 15 marzo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto per chiarire alcune previsioni del nuovo Regolamento per la Formazione Professionale continua – in vigore dal 1° gennaio 2016 - sui quali vari Ordini avevano manifestato dubbi d’interpretazione.
La specifica ha riguardato, anzitutto, le modalità organizzative degli eventi formativi, attori dei quali – come si evince dalla previsione contenuta nell’art. 8 del Regolamento medesimo – possono essere:
  • a) l’Ordine o più Ordini;
  • b) il “soggetto autorizzato inserito nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale”, ai sensi dell’art.9 del Regolamento stesso;
  • c) l’Ordine in collaborazione con un soggetto esterno che può o meno essere “soggetto autorizzato inserito nell’elenco” citato.

Fermo restando che nell’ipotesi sub c) è comunque l’Ordine a conservare la “paternità” dell’evento – poiché il soggetto terzo esterno dovrà operare sotto “la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso” (cfr. art. 8 Regolamento) – l’intervento esplicativo del Consiglio si è rivolto all’ipotesi sub b), in ordine alla quale ha precisato che “il soggetto autorizzato” in parola non assume una funzione delegata tale da legittimarlo in via esclusiva alla realizzazione dell’attività formativa, poiché egli dovrà comunque presentare l’istanza di accreditamento dell’evento all’Ordine di riferimento, che ne svolgerà l’istruttoria inviandone poi gli esiti e la richiesta di accredito al Consiglio Nazionale. Con ciò confermandosi – evidentemente – la funzione primaria dell’Ordine pure nel caso in cui l’iniziativa non parta da esso.
L’altro punto su cui il Consiglio ha fornito chiarimento è quello relativo all’esonero dall’obbligo formativo.
A riguardo ha ribadito che, partendo dal DPR 137/2012, che ha espressamente rimesso al Consiglio Nazionale il compito di predisporre il Regolamento de quo, ogni precedente autonomia regolamentare riconosciuta agli Ordini è venuta meno.
Pertanto, non sono più consentiti esoneri dall’obbligo formativo per limiti d’età degli iscritti disposti dai singoli Ordini, ma soltanto le riduzioni previste dal Regolamento.
Di conseguenza, anche agli iscritti che abbiano compiuto 65 anni d’età è richiesto l’adempimento dell’obbligo formativo, benché i crediti per essi siano ridotti – nel triennio – da 90 a 30 (10 per ciascun anno). Ne discende che, per quest’ultimo anno dell’eventuale triennio in corso, essi dovranno comunque acquisire i dieci crediti prescritti, per poi ricominciare in computo dei trenta crediti totali a partire da gennaio 2017 per il triennio successivo.
Il Consiglio Nazionale ha quindi invitato gli Ordini a voler informare tutti gli iscritti che finora hanno goduto dell’esonero a provvedere all’acquisizione dei dieci crediti mancanti al completamento del triennio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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