Revisori estratti anche nelle società partecipate - Anche per i revisori delle società controllate dagli Enti locali, verrà attuato il meccanismo dell’estrazione, previsto per i Comuni e le Province. La nuova disposizione prevede che a partire dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo al 31 ottobre 2013, nelle società non quotate, che sono controllate direttamente o indirettamente da enti locali, e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i revisori legali abilitati. Questo è previsto dall’art. 1, comma 18, D.L. n. 126/2013, ovvero il “decreto salva Roma”. La ratio della norma è quella di estendere quanto previsto per i revisori degli Enti locali, anche alle società controllate da tali enti e alle aziende speciali, per garantire maggiormente l’indipendenza dei soggetti che sono chiamati a esercitare il controllo. Pertanto, anche per i revisori nominati nelle società partecipate da enti locali valgono gli stessi criteri di nomina, a sorteggio, già in vigore per gli organi di revisione degli Enti locali stessi così come disposto dall'art. 16, comma 25, D.L. n. 138/2011.
In attesa di un decreto - La norma, pur essendo già in vigore, rimanda a un apposito decreto del ministro dell'Interno (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 126/2013), la fissazione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco da cui sorteggiare i revisori e le modalità per la loro estrazione.
L’inserimento nell’elenco – La costituzione dell’elenco dovrà avvenire oltre che nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi, anche tenendo conto degli altri principi stabiliti nell’art. 16, comma 25, D.L. n. 138/2011. Dovrà essere rispettato il rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri dei revisori e popolazione di ciascun Comune, dovrà essere prevista la necessità ai fini dell’iscrizione di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli Enti locali, bisognerà essere in possesso della specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Riaperto il registro - Con il D.L. 126/2013 ricordiamo inoltre che dal 31 ottobre scorso è stato formalmente "riaperto" il Registro dei revisori legali, ovvero la possibilità che, in attesa dell’attuazione della nuove norme della riforma della professione del revisore contabile, vengano accolte le domande di iscrizione di tutti coloro (in particolare i neo dottori commercialisti) che abbiano maturato i diritti all'iscrizione al Registro sulla base ai criteri fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 88/1992 e non a quelli (più restrittivi e parziali) previsti dal D.M. 145/2012. Ora dunque è possibile presentare le domande al Registro che avrà l'obbligo di accoglierle in tutti i casi in cui siano stati rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, quindi ai neo dottori commercialisti che altrimenti, in mancanza delle nuove regole attuative, erano stati ingiustamente esclusi dall’accesso alla professione di revisore previo superamento dell’esame di abilitazione.
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