12 settembre 2013

Revisori: i 3 anni decorrono dal 23 settembre

Autore: Redazione Fiscal Focus
I revisori legali si apprestano a trasmettere telematicamente le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, nonché l’opzione per l’elenco dei revisori “attivi” o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”.
Il termine previsto è infatti fissato al 23 settembre 2013.

Con specifico riferimento all’opzione per la sezione “inattivi”, si ricorda che, a regime, sono destinati ad essere collocati d’ufficio nella sezione relativa ai revisori inattivi quei soggetti che non hanno assunto per tre anni consecutivi almeno un incarico di revisione legale o di collaborazione ad attività di revisione presso società di revisione.
Si ricorda che i tre anni di inattività richiamati dal D.M. 16/2013 decorrono dai 90 giorni dalla pubblicazione della Determina del Ragioniere Generale dello Stato, quindi proprio dal 23 settembre 2013. Pertanto, chi nei tre anni precedenti (e anche attualmente) non ricopre incarichi di revisione legale, può essere iscritto nella sezione “attivi”.
Nulla vieta, tuttavia, che il revisore decida di richiedere, in sede di comunicazione dei dati, volontariamente, l’iscrizione nella sezione inattivi.
Anche successivamente si potrà richiedere l’iscrizione nella sezione “inattivi”, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di collaborazione alla revisione legale in una società di revisione, secondo quanto previsto dal D.M. 8 gennaio 2013, n. 16. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
Riguardo ai revisori iscritti nella sezione attivi va ricordato che, oltre all’obbligo formativo e al controllo di qualità, da parte della competente autorità vigilante, tali revisori sono soggetti anche al pagamento del contributo annuale commisurato “all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio”.
Il revisore inattivo, al contrario, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare a un corso di formazione e aggiornamento della durata minimi di 60 ore, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale
Inoltre, come chiarito nella circolare 34, i revisore inattivo non può svolgere la funzione di dominus per l’attività di tirocinio prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010, ma resta comunque iscritto al Registro dei revisori legali, conservando l’anzianità di iscrizione, ed è soggetto al pagamento del contributo annuale previsto dall’art. 21, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo.

Durata dell’incarico e corrispettivi - L’art. 13 del D.M. 20 giugno 2013, n. 145, prevede che siano comunicati, tra l’altro, per ciascuno incarico, anche la durata e i relativi corrispettivi.
In merito alla durata dell’incarico va segnalato che occorre specificare sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza (individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione) avendo tuttavia cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico medesimo.
Riguardo ai corrispettivi per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale, si precisa che gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d’anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all’attività di componente del collegio sindacale).
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