12 giugno 2013

Revisori inattivi: modello ad hoc

Si trova sul portale della revisione legale il modello RL-99 da utilizzare per l'iscrizione dei revisori legali nella sezione “inattivi”.

Autore: Redazione Fiscal Focus
La suddivisione del registro - Una delle novità più rilevanti introdotte nel nuovo registro dei revisori è quella della suddivisione del registro in due sezioni, quella degli attivi e dei non attivi. In particolare sono iscritti d'ufficio alla sezione degli inattivi, gli iscritti nel Registro dei revisori che per tre anni consecutivi non hanno assunto incarichi di revisione legale dei conti, o non abbiano collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione e i revisori legali al momento della prima iscrizione.

Richiesta d’iscrizione - Il D.M. 8 gennaio 2013 riguardante il regolamento per la gestione della sezione revisori inattivi prevede la possibilità di iscrizione nella sezione inattivi per coloro che ne facciano richiesta anche prima del decorso del triennio. Il Mef, previo parere della commissione centrale per i revisori legali, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda. La scelta di iscriversi su base volontaria è evidentemente collegata alla scelta del soggetto abilitato alla revisione legale di fruire delle peculiarità collegate alla posizione di revisore “inattivo”.

Conseguenze dell’iscrizione - Le conseguenze che derivano dalla presenza nell’una o nell'altra sezione non sono di poco conto. I revisori legali, al momento della prima iscrizione nel registro, sono inseriti nella sezione inattivi, salvo poi (con l’assunzione del primo incarico) transitare in quella degli attivi. Se l'incarico dovesse intervenire entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel registro, il neo revisore è esonerato dal dimostrare l'assolvimento degli obblighi formativi previsti per i revisori inattivi o attivi.
La stessa previsione si applica nel caso di transito nella sezione inattivi, se sono trascorsi meno di 12 mesi dall'assunzione di un incarico di revisione legale, il revisore può accettare l'incarico stesso senza dover dimostrare di aver assolto agli obblighi formativi.

Il passaggio tra le due sezioni - Se vi sono le condizioni per l'iscrizione nella sezione degli inattivi di soggetti iscritti nella sezione attivi, il Mef comunica agli stessi l'avvio del procedimento di passaggio nella sezione inattivi. Se il revisore non documenta, entro 30 giorni dalla comunicazione del Mef, l'insussistenza delle condizioni di revisore inattivo, il passaggio si perfeziona.

I revisori iscritti al vecchio registro - I revisori già iscritti nel registro dei revisori al 13 settembre 2012, non devono necessariamente presentare la domanda di iscrizione nel registro dei revisori inattivi. I revisori già iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del decreto transitano automaticamente nel nuovo registro e ai fini della prima formazione del Registro, gli stessi dovranno comunicare, entro 90 giorni dalla determina della ragioneria generale dello Stato (determina non ancora emanata), tra le varie cose, l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi, ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale, né collaborazioni a un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi. Per i revisori già iscritti nel “vecchio” registro non è necessario spedire il modello RL-99, ma si può attendere la determina della ragioneria che individuerà il modello di comunicazione per la prima formazione del registro e, in quella sede, optare per la pertinente sezione.

Revisore di un ente locale
- Tra i dubbi che sono ancora presenti in merito all’operatività dei revisori, vi è l’interrogativo se l'incarico di revisione in un ente locale possa essere speso per iscriversi nella sezione dei revisori attivi. In attesa di una risposta ufficiale, la soluzione positiva non sembra percorribile, in quanto si tratta di revisione disciplinata dal Tuel avente una propria tipizzazione che non coincide con la revisione dei conti nell'ambito delle società commerciali. Basti pensare che un dottore commercialista non iscritto al registro dei revisori può essere legittimamente nominato revisore di un ente locale.

Formazione obbligatoria - Sulla formazione obbligatoria il regolamento attuativo del MEF non è stato ancora pubblicato, per cui gli obblighi previsti sia per i revisori attivi che per gli inattivi di fatto non sono applicabili. La bozza di regolamento per la consultazione pubblica, all'art. 3 prevede che il ciclo formativo è triennale e che il primo triennio decorre dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore del regolamento. A tale proposito l'art. 15 della bozza di regolamento prevede l'entrata in vigore dello stesso decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. La conclusione è che se il regolamento sulla formazione non venisse pubblicato a strettissimo giro, gli obblighi formativi specifici non sarebbero applicabili dal 1° gennaio 2014, ma slitterebbero al 2015.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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