Potere decisorio al giudice - Chi determina il compenso dell’avvocato? Ebbene, secondo la sentenza n. 7807 del 28 marzo 2013 emessa dalla Corte di Cassazione, il giudice ha il compito di determinare l’onorario del suddetto professionista, con il riconoscimento di un cospicuo potere decisionale. Tant’è che quindi rientra nelle facoltà del giudice l’eventuale ridimensionamento del compenso qualora la richiesta dell’avvocato non sia proporzionale all’impegno profuso e all’importanza della consulenza prestata. Affermando ciò, gli Ermellini hanno contestualmente respinto il gravame presentato da un legale circa la determinazione dell’onorario a lui spettante in riferimento alla prestazione di difesa svolta. Quest’ultima, terminata con una transazione, riguardava una controversia a monte di un preliminare di vendita.
Proporzionalità e adeguatezza - Ora, la decisione della Cassazione non è stata certamente arbitraria né infondata, tanto che gli stessi giudici di legittimità hanno fatto appello al principio ormai consolidato che prevede un adeguamento concreto della parcella richiesta dall’avvocato al valore reale della controversia, ovviamente qualora emerga un’evidente sproporzione tra quest’ultima e il compenso che potrebbe derivare in seguito all’applicazione delle norme del codice di rito. Gli ermellini hanno quindi fatto riferimento alla sentenza 19014/2007 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale pronuncia aveva infatti sancito il principio generale di proporzionalità e adeguatezza dei compensi del professionista alla prestazione effettivamente erogata. Ciò detto, è chiaro che la Suprema Corte abbia ritenuto corretta la conclusione alla quale era precedentemente giunto il giudice di merito, che quindi aveva applicato in maniera irreprensibile la decisione di adeguare l’importo richiesto dall’avvocato. In sostanza, nel giudizio di merito, contrariamente a quanto preteso dal professionista, per determinare la liquidazione si era fatto riferimento al valore totale delle questioni sottoposte alla valutazione del giudice. Da parte sua, invece, l’avvocato esigeva che il calcolo avvenisse in base al valore rapportato alla diversa e maggiore entità dell’intero contratto preliminare. A ben vedere, ciò sarebbe stato corretto se la controversia avesse riguardato l’intero valore del bene immobile oggetto di compravendita, mentre in realtà la prestazione professionale si riferiva esclusivamente a limitate difformità edilizie. In aggiunta a ciò, sia nel giudizio di merito che in quello di legittimità, si è tenuto conto dell’esito sfociato in una transazione.
Conclusioni – La sentenza, quindi, dà piena discrezionalità al giudice di decidere in merito al valore della parcella, a patto che questi si avvalga, quali elementi di giudizio, dell’analisi dell’oggetto e del valore della controversia, della sua natura e della sua importanza, della valutazione in fatto e in diritto della vicenda, del tempo e dell’impegno resi necessari dall’uno e dall’altra, dei risultati del giudizio e dei vantaggi ottenuti, non necessariamente patrimoniali.
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