5 marzo 2013

Si può correggere una parcella errata

L’avvocato che sbaglia può rettificare il compenso richiesto.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Rettificare l’errore - Chi l’ha detto che un professionista non possa commettere errori nella redazione della parcella? Errare è umano, pertanto dev’esser messa a sua disposizione la possibilità di poter rivedere quanto scritto e correggere la parte sbagliata. Quindi, se un avvocato che ha redatto una certa parcella indicante un determinato importo si accorge di dover apportare una rettifica a quanto presentato al cliente, potrà redigere una nuova parcella, soprattutto se la precedente non sia stata accettata dal cliente stesso.

La sentenza - A dare tale possibilità di rettifica è la sentenza n. 1284 del 18 gennaio 2013 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione.

Il caso
- Il caso esposto riguarda un avvocato che, in merito a un contenzioso sul tema della successione ereditaria, ha ricevuto l’incarico di difesa del soggetto coinvolto. Alla conclusione del procedimento, come di consueto, il professionista ha presentato la propria parcella al cliente. In un secondo momento, però, l’avvocato ha scoperto d’aver effettuato un calcolo errato, in quanto l’importo stabilito non corrispondeva effettivamente alla prestazione professionale erogata. In ragione di ciò, il professionista ha ritenuto di dover ricontattare il cliente inoltrandogli la nuova parcella, sulla quale però il compenso superava di quattro volte il precedente. Nel caso di specie, il cliente non aveva ancora accettato la prima parcella, di conseguenza ha deciso di non accettare neanche la seconda richiesta, contestando l’atteggiamento del professionista che è stato tacciato come arbitrario. Da parte sua, l’avvocato si è quindi rivolto al giudice ordinario, il quale ha condannato il cliente al pagamento del secondo importo, stabilito che solo questo potesse intendersi corretto e proporzionale alla prestazione ottenuta. In sostanza, il giudice di primo grado ha rigettato la tesi del cliente, che da parte sua sosteneva la validità della prima parcella. Il punto è che, riconoscendo l’errore commesso dall’avvocato nel calcolare il primo importo, non si può ritenere vincolante una parcella sbagliata, quindi non conforme né adeguata all’attività svolta dal professionista. Infine, la decisione dei giudici è stata altresì influenzata dal fatto che la prima parcella non sia stata accettata dal cliente, ciò ha permesso quindi di considerarla alla stregua di una semplice proposta contrattuale, come peraltro previsto dall’articolo 1344 del codice civile.

Il secondo grado
– Anche in secondo grado, i giudici hanno dato ragione all’avvocato. Tant’è che la Corte d’appello ha comprovato la decisione del Tribunale.

La Cassazione – Il caso è infine giunto al cospetto della Suprema Corte che, pur rilevando delle criticità nel giudizio di merito, ha rigettato il gravame presentato dal cliente, confermando quindi quanto in precedenza stabilito. Gli Ermellini ritengono infatti che, qualora un professionista dovesse commettere degli errori nel computo del compenso spettante, allora questi potrà redigere una nuova parcella e presentarla una seconda volta al cliente. Nello specifico, si intende che l’errore riguarderà una non corretta applicazione della tariffa relativa alla prestazione erogata. Per concludere, anche a parere della Cassazione, non essendo stata accettata dall’assistito, la prima parcella poteva ritenersi una mera proposta contrattuale che non presenta alcun vincolo dal momento in cui il cliente non l’ha accettata e comunque la notizia dell’accettazione non è giunta all’avvocato.
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