La comunicazione al Registro - Per i revisori legali dei conti e le società di revisione, sono arrivate da più di un mese le istruzioni per comunicare i dati anagrafici e professionali al nuovo registro, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, ha stabilito le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell’ambito dell’attività della revisione legale. Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro” attraverso la quale tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le informazioni strumentali e l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”.
L’area riservata - A tal fine, è stata istituita nell’ambito del nuovo “portale” della revisione legale, già in linea dal 19 marzo scorso, un’apposita “Area riservata” accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 39/2010. Nella sezione si consente in pratica di inserire un nuovo incarico di revisione e di gestire anche gli incarichi acquisiti dal sistema. Il Mef ha anche predisposto una guida operativa nella quale viene previsto che per la prima formazione del registro bisogna inserire solo gli incarichi che sono in essere.
Informazioni necessarie - Le informazioni necessarie sono la ragione sociale delle società dove viene svolto l’incarico, la partita Iva della società dove viene svolto l’incarico, il check ente di interesse pubblico, la data di inizio dell’incarico, la data della fine dell’incarico, il corrispettivo annuale, comprensivo di qualsiasi tipo di adeguamento nel periodo di riferimento.
Subentro del sindaco supplente - Con riferimento al Collegio Sindacale, secondo il Ministero, il sindaco supplente deve comunicare l’incarico di revisione legale solo quando subentra come sindaco effettivo, e se resta sindaco supplente l’incarico non deve essere comunicato. Inoltre, come data di fine incarico, per convenzione, occorre indicare la data di chiusura (31/12) dell’ultimo esercizio revisionato. In generale nella sezione relativa alla gestione degli incarichi bisogna inserire solo i dati relativi al sindaco effettivo, non rilevando quelli del sindaco supplente.
Le sezioni del registro del revisori - Ricordiamo che il Decreto Legislativo 39/2010 ha previsto relativamente al Registro dei revisori legali l’istituzione di due sezioni: quella degli attivi e quella degli inattivi, questi ultimi in particolare sono quei soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione, o non hanno collaborato ad una attività di revisione in una società di revisione per tre anni consecutivi, e per i quali non vi operano gli obblighi in materia di formazione continua e controllo della qualità. Il chiarimento del Ministero fa sì che qualora quello del sindaco supplente sia l’unico incarico assunto, lo stesso può richiedere l’iscrizione nella sezione dei revisori inattivi.
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