I solleciti - La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 9 di ieri, chiarisce alcuni dubbi sorti per quel che concerne le segnalazioni relative alla notifica da parte del Fondo Est. Sono infatti giunte presso gli studi di numerosi consulenti diversi solleciti di pagamento per quali i soggetti passivi sono le aziende seguite dai professionisti.
Come avrebbe dovuto agire il Fondo - La Fondazione, tenuto conto delle segnalazioni pervenute, chiede di conoscere i profili giuridici della condotta adottata fondo, valutando altresì dei possibili riflessi di responsabilità nei riguardi dei professionisti. In primis, non si rileverebbe criticità in merito al fatto che il fondo abbia indirizzato al professionista una comunicazione inerente il cliente, qualora l’iscrizione all’ente si avvenuta proprio tramite quel medesimo consulente e si tratti comunque di dati dichiaranti il vero. Ma nel caso in cui non si tratti di comunicazioni, bensì di diffide, contenenti la diffida ad adempiere e la conseguente messa in mora, la trasmissione va fatta direttamente al cliente.
La diffida è valida? – Pur avendo ricevuto la diffida, l’intermediario non è il soggetto passivo dell'adempimento, pertanto la Fondazione studi ritiene la diffida del Fondo Est tecnicamente priva di effetti. Il fondo infatti avrebbe dovuto trasmetterla in maniera esclusiva al soggetto debitore, che è appunto il cliente, quindi l’azienda. Se ne deduce che il datore di lavoro non sarà obbligato né al pagamento degli interessi moratori né al risarcimento del danno conseguente al ritardo nel pagamento. “Neppure si verifica nei suoi confronti la c.d. ‘perpetuatio obligationis’, per effetto della quale il debitore moroso è tenuto, dopo la formale intimazione ad adempiere, al pagamento, anche se la prestazione è divenuta impossibile. Le stesse diffide inoltre, non giovano alla interruzione della prescrizione, evidentemente perché non dirette al debitore effettivo, senza che possa invocarsi il regime di cui all'art. 1310 c.c., essendo il Consulente del lavoro semplice delegato ma non coobbligato con il datore di lavoro. Pertanto, le missive ricevute dai consulenti del lavoro invece dei propri clienti assistiti non producono effetti giuridici in capo al debitore né peraltro possono prevedere una sorta di responsabilità solidale del professionista”, spiega la Fondazione.
L’obbligo del professionista – In ogni caso, il professionista che avesse ricevuto tale diffida, sarà obbligato a darne tempestiva comunicazione al proprio cliente tramite PEC. “Ai professionisti delegati è comunque possibile inviare comunicazioni preventive che possono agevolare corretta gestione del rapporto amministrativo favorendo la risoluzione di problematiche, così come avviene nell’ambito dei rapporti tra le aziende assistite e gli enti o organismi pubblici come l’Inps o l’Agenzia delle Entrate”, conclude la Fondazione presieduta da Rosario De Luca.
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