Aggregazioni tra professionisti - Con riferimento alle società tra professionisti e alla legge 183/2011 che le istituisce, ci si potrebbe chiedere se gli stessi professionisti possono continuare a lavorare mediante associazioni professionali e studi associati, o invece debbano adottare obbligatoriamente una forma societaria. I dubbi derivano dall’abrogazione della Legge 1815/39 che consentiva l’aggregazione tra professionisti. La nuova norma inoltre sancisce che restano salve le associazioni professionali e le organizzazioni già vigenti all’entrata in vigore della nuova legge. In particolare potrebbe risultare non molto chiaro se con l’abrogazione della suddetta Legge 1815/39 sia lo stesso ancora consentivo intraprendere un’attività professionale aggregata nella forma dello studio associato al posto della società tra professionisti.
Le Stp - La società tra professionisti (Stp) è stata introdotta dall'articolo 10 della Legge 183/11. I tipi di società utilizzabili sono la Società semplice (Sstp), la società in nome collettivo (Snctp), in accomandita semplice (Sastp) la società a responsabilità limitata (Srltp), la società in accomandita per azioni (Sapatp), la società per azioni (Spatp), la società cooperativa (Scooptp), per quanto riguarda i soci devono esserci uno o più soci iscritti nei rispettivi ordini professionali, ma possono esserci anche soci non professionisti, inoltre per quanto riguarda la componente amministrativa non vi sono regole particolari, ma si applicano le regole ordinarie di ciascun assetto societario utilizzato.
Gli interrogativi - Le interpretazioni della disposizione normativa della Legge 183 che fa salve le “associazioni professionali” già vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, determina diversi interrogativi, e in particolare se il legislatore abbia voluto evitare agli studi associati la trasformazione coattiva in società tra professionisti, oppure se abbia voluto fare salva la forma organizzativa dell'associazione professionale, quindi il suo utilizzo anche dopo il 1° gennaio 2012, oppure se abbia voluto preservare lo studio associato nel suo assetto al 1° gennaio 2012, oppure se essa ricomprenda anche qualsiasi evoluzione che uno studio associato esistente al 1° gennaio 2012 abbia avuto avere successivamente.
Valide le altre aggregazioni - L’opinione prevalente è quella che protende per tesi secondo cui dall'abrogazione della Legge 1815/ 39 non dovrebbe necessariamente derivare un divieto di istituire, dal 1° gennaio 2012, nuove associazioni professionali (e, a maggior ragione, non dovrebbe discendere un divieto di mutare, anche radicalmente, gli studi associati già esistenti alla data di entrata in vigore della legge). La Legge 1815 conteneva non tanto un assenso alla formazione di studi associati, bensì un divieto all'esercizio della libera professione in forma societaria. Si può agevolmente ritenere che l'abrogazione della Legge 1815 valga più a rimuovere il divieto dell'esercizio societario della libera professione che a non consentire l'istituzione di nuovi studi associati.
Inoltre nel nostro ordinamento (specie, nel campo della disciplina delle attività economiche) vige il principio di libertà fintanto che dal sistema giuridico non derivi (esplicitamente o implicitamente) uno specifico divieto, in altri termini è lecito fare tutto ciò che non è vietato. In conclusione si può concludere che senza un divieto esplicito rimane salvo il principio di libertà, dunque le associazioni professionali già contemplati dalla Legge 1815/39, ancor oggi liberamente praticabile e regolamentata dalle normative dei singoli Ordini, possono naturalmente convivere con le Stp, di cui alla Legge 183/11.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata