L’iscrizione - Le società tra professionisti, ormai da una settimana, sono divenute operativa e non pochi sono stati i focus sul regolamento che le disciplina, vale a dire il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, D.M. 34/13. Tale provvedimento promuoveva di fatto l’attuazione di quanto disposto all’articolo 10 della Legge n. 183 del 2011 che andava a riformare le professioni ordinistiche introducendo, tra le altre cose, le società professionali. Il punto di oggi, che ha occupato gran parte delle discussioni in merito, riguarda la duplice iscrizione sia al registro delle imprese che a quello dell’Ordine professionale. Vediamo quindi quale sarà l’iter da seguire.
L’obbligo - Innanzitutto si deve tener conto che le due iscrizioni non sono alternative l’una all’altra, bensì entrambe obbligatorie. Ciò vuol dire che non è sufficiente che la società professionale sia iscritta al registro speciale delle imprese per poter essere operativa, in quanto essa dovrà altresì provvedere all’iscrizione al registro speciale istituito presso l’Ordine di appartenenza dei soci o dell’attività professionale svolta in prevalenza (quest’ultimo caso riguarda le stp multidisciplinari). Quindi, in altri termini, tra i vari obblighi ai quali deve rispondere una società tra professionisti, v’è quello dell’iscrizione a entrambi i registri menzionati. Il problema, a questo punto, è definire le modalità di iscrizione.
I registri speciali – Innanzitutto gli Ordini professionali dovranno prevedere, in parallelo ai classici registri dell’Albo, anche una ‘sezione speciale delle Stp’ alla quale potranno iscriversi le società professionali. L’istituzione di un simile registro sarà un compito specifico dei consigli degli Ordini. Ad esempio, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha invitato i consigli territoriali a emanare un’apposita delibera di istituzione degli anzidetti registri speciali. In ogni caso, si ha notizia che anche altre categorie professionali stiano procedendo lunga questa strada. Come abbiamo visto, però, in seno alla costituzione di una stp vige anche un altro obbligo di iscrizione, questa volta al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
L’iter – A questo punto, una volta chiariti gli elementi in base ai quali procedere, nonché gli obblighi che le società professionali sono chiamate a rispettare, illustriamo i passi che le stesse dovranno compiere prima di poter avviare l’attività.
Lo stadio inattivo - In primis, la società tra professionisti deve iscriversi al registro delle imprese in qualità di società ‘inattiva’. Si parla di stadio di inattività quanto le stp sono in attesa delle autorizzazioni per l’avvio delle attività. In questo caso le società professionali non hanno ancora compilato i quadri dei moduli registro delle imprese tramite i quali dichiarano l’inizio delle attività. In questa prima fase le società avranno un oggetto tratto dal codice ateco dichiarato in sede di compilazione del modello AA7/10 ai fini Iva. L’attribuzione di un nuovo codice ateco avverrà solo successivamente, quando la stp comunicherà l’avvio delle attività e il codice si ricaverà dalle descrizioni dichiarate nella modulistica del registro delle imprese. Secondariamente, la società dovrà provvedere a effettuare l’iscrizione presso l’Albo professionale tenuto dall’Ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti. Abbiamo visto però che vi è il caso specifico delle società multidisciplinari, ossia di quelle società che svolgono diverse attività professionali. In questo caso l’iscrizione dovrà compiersi presso il registro speciale che ha istituito l’Ordine o il collegio di appartenenza inerente a quella attività che è considerata come principale e come tale designata nello statuto o nell'atto costitutivo. Qualora lo statuto o l’atto costitutivo non avessero indicato alcuna attività come prevalente, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 34/13 la Stp dovrà iscriversi presso tutti gli albi e registri ordinistici previsti relativi alle attività esercitate. L’ultimo passo si compie quando la società avvia l’attività economica. A questo punto, infatti, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica, il legale rappresentante avanza istanza di iscrizione nella relativa sezione speciale presente nel registro delle imprese. Come avviene questa iscrizione? Ebbene, l’iscrizione verrà ritenuta valida se si utilizza la comunicazione unica adottata dalla società professionale per informare della propria costituzione contemporaneamente il registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate e gli altri enti interessati.
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