29 ottobre 2022

Terzo settore: le novità nel “Decreto Semplificazioni”

L’Informativa n. 101 del CNDCEC interviene sull’impianto fiscale disegnato per gli ETS

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con l’Informativa n. 101 del 28 ottobre 2022, alla luce delle importanti modifiche apportate dal D.L. n. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2022, è intervenuto sull’impianto fiscale disegnato per gli enti del Terzo settore (ETS) dal relativo Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017).
Il documento allegato alla citata Informativa, redatta dal gruppo di lavoro Enti del Terzo Settore, presieduto dai Consiglieri Michele de Tavonatti e David Moro, intende offrire uno strumento che semplifichi la lettura dei numerosi interventi modificativi al CTS operati con il “Decreto Semplificazioni”, nonché un breve sguardo sul lavoro che si ritiene ancora opportuno svolgere.

Fra le numerose modifiche apportate, spiccano per importanza quelle operate sull’articolo 79 del Codice del Terzo settore (CTS) che, in parte chiariscono e in parte innovano in senso migliorativo, le modalità attraverso le quali viene determinata la natura commerciale o non commerciale di un ETS.
Interventi che, peraltro, recepiscono alcune delle istanze nel tempo rappresentate dal CNDCEC.
Come si osserva nel documento in commento, la scelta legislativa è stata quella di salvaguardare la struttura fondamentale dei modelli impositivi adottati per gli ETS all’interno del Titolo X del CTS, così come disegnata dal legislatore della riforma.

L’impianto strutturale della disciplina fiscale degli ETS, il quale prende corpo nell’articolo 79 del CTS, nonostante continui a suscitare un vivace dibattito fra gli interpreti e gli operatori del settore - si osserva nel documento del CNDCEC - sembra tuttavia non possa subire importanti modifiche.
Come si legge nella Relazione illustrativa al CTS, infatti, l’architettura dell’articolo in questione sottende ad un’esigenza di armonizzazione della disciplina nazionale alle direttive pervenute in occasione delle diverse procedure d’infrazione avviate dall’UE nei confronti della previgente disciplina interna. Tale finalità veniva, peraltro, espressamente segnalata anche dalla legge delega della riforma (articolo 1, comma 2, Legge n. 106/2016).
Secondo il documento in esame, nel complesso, l’impianto normativo di riferimento presenta ancora alcune criticità e, per dirimerle, sono auspicabili ulteriori interventi, anche da parte della prassi amministrativa, sempre propedeutici al “passo successivo”, vale a dire la richiesta di autorizzazione della Commissione europea. Si ricorda, infatti, che l’operatività di buona parte delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del CTS, è temporalmente rinviata all’esercizio successivo a quello di acquisizione di detta autorizzazione.

Le novità apportate dal “Decreto Semplificazioni” - Il documento allegato all’Informativa, approfondisce diversi aspetti in ambito fiscale per gli ETS, partendo dalla trasmigrazione dei registri esistenti (articolo 54, CTS) ricordando, tra l’altro, che l’articolo 25-bis del “Decreto Semplificazioni”, integrando il comma 2 dell’articolo 54 del CTS, ha sospeso dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 il termine per la comunicazione dei dati degli ETS per la trasmigrazione.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa del 22 agosto 2022, ha precisato che, se al 30 giugno 2022 il procedimento di trasmigrazione è pendente senza che sia stata formulata alcuna richiesta istruttoria da parte degli uffici del RUNTS, il computo di detti termini si arresta al 30 giugno per riprendere il 16 settembre. Viceversa, se al 30 giugno risultano formulate richieste istruttorie, ugualmente per gli enti destinatari di tali richieste i termini entro i quali fornire riscontro (così come disciplinati dall’articolo 31 del D.M. n. 106 del 2020) si sospendono per ricominciare a decorrere dal 16 settembre 2022.

Ci si sofferma successivamente sulle disposizioni in materia di imposte sui redditi (articolo 79, CTS), in virtù anche di quanto stabilito dall’articolo 26, comma 1, lett. a), n. 1), del “Decreto Semplificazioni”, il quale ha inserito al comma 2 del summenzionato articolo 79, un’importante specificazione in ordine alla nozione di “costi effettivi” che, intervenendo nella qualificazione commerciale o non commerciale delle attività d’interesse generale (articolo 5, CTS), è destinata a riflettersi sulla stessa natura dell’ente.

Altro aspetto approfondito nel documento del Consiglio Nazionale, è quello relativo alle disposizioni in materia d’imposte indirette e tributi locali (articolo 82, CTS), in quanto, anche qui, il “Decreto Semplificazioni” ha apportato alcune interessanti modifiche al citato articolo 82 che disciplina alcune agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali applicabili agli ETS.

Un primo importante gruppo d’interventi riguarda le agevolazioni relative all’imposta di registro, recate dal comma 3 dello stesso articolo 82.

Spazio poi alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83, CTS), in considerazione del fatto che, l’articolo 26, comma 1, lett. c), del “Decreto Semplificazioni”, interviene novellando l’articolo 83 del CTS, il quale disciplina alcune agevolazioni riconosciute sotto forma di deduzione e detrazione fiscale, a fronte di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o giuridiche a favore di ETS. L’intervento correttivo, infatti, recepisce anch’esso un’istanza rappresentata dal CNDCEC e non è finalizzato ad incidere sulla portata sostanziale della disposizione di riferimento, bensì a semplificarne la lettura ed eliminare un evidente refuso determinatosi nel corso dell’iter normativo.

Altri aspetti sui quali si sofferma il documento del Consiglio Nazionale qui in esame, riguardano il regime fiscale delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e degli enti filantropici (articolo 84, CTS), il regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle società di mutuo soccorso (articolo 85, CTS), nonché il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle stesse APS e OdV (articolo 86, CTS), la tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS (articolo 87, CTS) ed i cosiddetti “de minimis” (articolo 88, CTS).
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