30 novembre 2023

Verifica obblighi antiriciclaggio in capo agli iscritti non attribuibile a soggetti terzi

Chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle funzioni di controllo da parte degli Ordini

Autore: Pietro Mosella
In materia di controlli per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, non è ritenuta possibile l’attribuzione a soggetti terzi (società o professionisti) delle funzioni proprie del responsabile del procedimento amministrativo, attivabile a seguito della somministrazione del questionario utilizzato per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio in capo agli iscritti, né tantomeno l’esternalizzazione delle funzioni di vigilanza poste dal D. Lgs. n. 139/2005 in capo agli Ordini/Organismi di autoregolamentazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento della professione.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 131 del 27 novembre 2023, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in materia di antiriciclaggio e, nello specifico, in merito alle modalità di svolgimento delle funzioni di controllo da parte degli Ordini.

I sopra citati chiarimenti, sono scaturiti a seguito di un quesito formulato da un Ordine territoriale che ha chiesto delucidazioni in merito allo svolgimento delle attività di controllo previste dall’articolo 11 del D. Lgs. n. 231/2007, sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti.

In particolare, l’Ordine - in quanto Organismo di autoregolamentazione - provvede alla somministrazione periodica di un questionario e, al riguardo, lo stesso chiede al Consiglio Nazionale se, acquisiti i dati degli iscritti, l’Ordine possa procedere a controlli successivi nei confronti di quegli iscritti che non abbiano fornito risposte, oppure che abbiano fornito risposte poco chiare o in altro modo meritevoli di ulteriore attenzione. Ciò, deferendo a soggetti terzi, quali, ad esempio, società di consulenza o altri professionisti all’uopo incaricati, le proprie funzioni o, in ogni caso, commissionando a tali soggetti l’acquisizione, ovvero la presa visione, anche a campione, dei fascicoli antiriciclaggio dei clienti dei propri iscritti.

Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, in risposta al quesito posto, anzitutto evidenzia quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero che «gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi».

In merito alle modalità di svolgimento delle funzioni di controllo, il Consiglio Nazionale richiama preliminarmente quanto già evidenziato nell’Informativa 4 dicembre 2017, n. 68.

In quest’ultima, infatti, è stato sottolineato che, il D. Lgs. n. 231/2007, non conferisce agli Ordini professionali nuovi specifici poteri ispettivi e/o d’acquisizione d’informazioni che vedono come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi Albi, rientrando la vigilanza sull’osservanza degli obblighi antiriciclaggio nel più ampio potere di controllo che gli Ordini, quali organi sussidiari dello Stato, effettuano nell’esercizio delle loro funzioni tipiche, al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento e connessi allo svolgimento di ogni professione.

Tale potere - autonomo rispetto al potere disciplinare, sebbene necessario presupposto di quest’ultimo - si esplica nell’ambito di procedimenti amministrativi che, ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 241/1990, prevedono, tra l’altro, la possibilità per il responsabile del procedimento di effettuare accertamenti d’ufficio dei fatti disponendo il compimento degli atti necessari (tra i quali anche accertamenti tecnici ed ispezioni, nonché richiesta di esibizione documentale).

Conseguentemente, anche in materia di rispetto degli obblighi antiriciclaggio, il CNDCEC evidenzia che il potere di controllo va esercitato secondo le modalità proprie dell’ordinamento, le quali non possono che essere quelle ordinarie attraverso cui le istituzioni ordinistiche assicurano «il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività», nel rispetto delle posizioni giuridiche di diritto soggettivo degli iscritti che non possono essere limitate se non in virtù di una espressa ed inequivocabile prescrizione legislativa.

Nel quadro normativo e procedimentale sopra delineato, secondo il Consiglio Nazionale s’inseriscono efficacemente i controlli in materia di rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti, realizzati mediante la somministrazione periodica di un questionario e la conseguente acquisizione di dati che l’Ordine, in quanto Organismo di autoregolamentazione, può procedere a verificare secondo quanto previsto dalla richiamata Legge n. 241/1990.

In virtù di quanto sopra esposto, concludendo, il Consiglio Nazionale, in risposta al quesito pervenuto, non ritiene possibile l’attribuzione a soggetti terzi (società o professionisti) delle funzioni proprie del responsabile del procedimento amministrativo, attivabile a seguito della somministrazione del questionario utilizzato per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio in capo agli iscritti, né - meno che mai - l’esternalizzazione delle funzioni di vigilanza poste dal D. Lgs. n. 139/2005 in capo agli Ordini/Organismi di autoregolamentazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento della professione.
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