Il rilascio del visto - Tutti i professionisti, per continuare a rilasciare il visto di conformità dovranno stare attenti alla scadenza della polizza assicurativa che è stata in precedenza stipulata, in quanto coloro che non abbiano provveduto al rinnovo della polizza, ovvero gli attestati delle quietanze in caso di pagamento rateale, saranno cancellati d’ufficio dall’elenco dei soggetti abilitati, tuttavia sono previste diverse comunicazioni prima della cancellazione.
Le indicazioni della DRE Piemonte - I professionisti potranno stare tranquilli perché saranno avvisati con trenta giorni di anticipo dalla scadenza delle singole polizze. Questo è almeno quanto ha previsto la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, che con due note ha chiarito i diversi aspetti che permettono ai professionisti di mettersi in regola e proseguire al rilascio del visto di conformità.
Il rinnovo della polizza - I professionisti inseriti nell’elenco presso le Direzioni Regionali, devono, alla scadenza della polizza assicurativa, rinnovare la stessa ovvero la quietanza di pagamento. La polizza infatti è necessaria per garantire l'eventuale danno arrecato dall'intermediario. La DRE del Piemonte con due note, chiarisce gli aspetti che attengono al rinnovo della polizza e alla successiva comunicazione alla stessa. In una prima nota si precisa che sia il rinnovo, che gli eventuali attestati di quietanza dovranno essere inviati alla DRE Piemonte entro trenta giorni dalla scadenza, con diverse modalità tra cui anche tramite posta elettronica certificata. In caso di mancato invio entro tale termine, il professionista non potrà più apporre il visto di conformità e sarà cancellato dall'apposito elenco tenuto dalla stessa DRE. Tuttavia, successivamente alla cancellazione, lo stesso professionista si potrà riscrivere con una nuova e completa comunicazione, così come previsto dall'art.21 del dm n.164/1999.
Continuità della polizza - Nella nota, la DRE, asserisce che spesso la data di inizio della nuova polizza non coincide con la data di scadenza di quella vecchia, e ciò non va bene, in quanto il professionista è tenuto a garantire la continuità della copertura assicurativa verificando con la compagnia assicurativa che le due date siano assolutamente coincidenti.
Polizza con società di servizi - Con riferimento alla possibilità che il professionista possa utilizzare una polizza assicurativa stipulata con una società di servizi, la DRE del Piemonte rileva che tale evenienza è ammessa solo se il contraente è la società di servizi e l'assicurato il professionista, per l'attività di apposizione del visto. E se il professionista svolge l'attività nell'ambito di uno studio professionale senza propria partita Iva, lo stesso può sempre avvalersi di una società di servizi, ma il capitale sociale dell'associazione professionale deve essere posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti.
Variazione di domicilio – Nella ipotesi di variazione di domicilio presso un comune di altra Regione non vi sono particolari problemi. Una volta effettuata la comunicazione, saranno le due DRE interessate a scambiarsi i dati per l'inserimento del professionista nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio.
Comunicazione in prossimità della scadenza - Con riferimento alla perentorietà della cancellazione, in caso di mancata trasmissione del rinnovo della polizza o della quietanza, la DRE Piemonte con una seconda nota del 2 febbraio 2012, ha chiarito che, in prossimità della scadenza della polizza, in mancanza di comunicazione del rinnovo o della quietanza, la stessa Direzione Regionale invierà un invito al professionista a regolarizzare. In caso di mancata regolarizzazione, verrà spedito un secondo invito con l'obbligo di sanare l'irregolarità entro trenta giorni dalla ricezione. Un ulteriore silenzio determinerà la cancellazione del professionista dall'elenco.
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