Ammissione al passivo del fallimento. Non è privilegiato il credito vantato da uno studio associato
La Cassazione chiarisce che l’art. 2751 bis, comma 2, del codice di procedura civile, poiché riferentesi ai singoli professionisti è insuscettibile di estensione analogica
Autore: Redazione Fiscal Focus
La sentenza. I crediti vantati dagli studi associati non possono essere ammessi al fallimento con privilegio, giacche l’articolo 2751 bis del codice di procedura civile, è norma che tutela il singolo professionista e, quindi, non suscettibile di estensione analogica. Questo è il principio desumibile…
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