L’anticipazione mensile in busta paga del trattamento di fine rapporto (T.f.r.) non è ammessa e le somme così corrisposte devono considerarsi erogate a titolo retributivo e quindi sono soggette a obbligazione contributiva (Cass., Sez. IV civ. - L, sent. 20 maggio 2025, n. 13525).
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