27 marzo 2021

Agenzia delle Entrate, una nave che affonda

Autore: Paolo Iaccarino
Il 23 marzo 2021 sarà una data difficile da dimenticare. Nel giorno in cui sono stati pubblicati il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attuativo del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL n. 41 del 2021 e la guida, sempre a cura dell’Amministrazione Finanziaria, esplicativa dei meccanismi operativi del provvedimento, emerge in tutta chiarezza lo stato di confusione in cui è caduta l’Agenzia delle Entrate.

Come ampiamente sottolineato in tempo reale da Sandra Pennacini e Giuseppe Avanzato in diretta, nei commenti a caldo poco dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento attuativo, e successivamente sulle pagine di questo quotidiano, l’attività interpretativa dell’Amministrazione Finanziaria si è rivelata fuorviante oltremisura. Il provvedimento attuativo, già oggetto di correzione nelle modalità di calcolo della riduzione del fatturato medio mensile per i contribuenti che hanno attivato la partita iva dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 (“Fondo perduto: istruzioni rettificate nel giro di un giorno”), si è rivelato incoerente rispetto alla guida redatta dalla stessa Agenzia delle Entrate, nonché discordante dal dato normativo su punti di assoluta rilevanza.

Da questo punto di vista nell’ambito del provvedimento l’Amministrazione Finanziaria afferma che per i soggetti che hanno attivato la partita iva dopo il 31 dicembre 2018 il contributo è pari al minimo previsto se la riduzione di fatturato rilevata nel 2020 è inferiore al 30 per cento rispetto al dato del 2019. In altri termini, secondo l’Agenzia, benché la riduzione del fatturato non costituisca per le nuove partite Iva una condizione di accesso al beneficio, quest’ultima rileva nella determinazione del contributo a fondo perduto. Secondo l’Agenzia delle Entrate il contributo sarà determinato applicando alla riduzione rilevata nell’anno 2020 la percentuale prevista per la fascia appartenenza, ma solo se la perdita di fatturato sarà almeno pari al 30 per cento; negli altri casi il contributo spetterà, ma per l’importo minimo previsto dall’articolo 1 comma 6 del DL Sostegni.

E’ necessario avere molta fantasia per giungere alle conclusioni descritte, come è necessario avere coraggio nel contraddirsi rispetto a precedenti interventi di prassi che hanno avuto ad oggetto una questione del tutto identica, quantunque relativa alla precedente versione del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 25 del DL Rilancio. Nella circolare 15/E del 2020, infatti, l’Amministrazione Finanziaria, sempre relativamente alle nuove attività, ha affermato chiaramente che se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è risultata negativa, ovvero si è verificata una qualsiasi riduzione del fatturato del periodo, a tale differenza è applicata la percentuale prevista a seconda dell’ammontare di ricavi o compensi dichiarati nel periodo 2019. Fermo restando il contributo minimo, comunque riconosciuto, secondo gli interventi dell’epoca, la riduzione di fatturato assume sempre rilevanza, anche per le nuove attività.

La questione apparentemente controversa non è materia negoziabile. Oggi come allora per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal primo gennaio 2019 il contributo, in caso di riduzione del fatturato medio mensile rispetto al corrispondente valore del 2020, dovrà essere determinato applicando alla predetta riduzione la percentuale prevista per la fascia di ricavi di appartenenza. Sempre, anche qualora la riduzione rilevata non soddisfi la soglia del 30 per cento. Da questo punto di vista, infatti, non vi è alcuna interferenza fra il comma 4 ed il successivo comma 5 della disposizione in commento. Il primo disciplina le condizioni di accesso al contributo, esonerando espressamente dal calcolo i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 in poi; il secondo si limita a disciplinare le modalità di determinazione del contributo per tutti coloro che per riduzione del fatturato, o per diritto acquisito in ragione dell’attivazione della partita Iva, possono godere del sostegno per espressa previsione di legge.

Qui il problema è di natura eminentemente sostanziale e consta nella manifesta incapacità dell’Amministrazione Finanziaria nel coordinare la complessa macchina fiscale. Gli errori commessi nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e ripetuti nelle istruzioni e nella guida operativa, non ammettono scuse. Non vi sono giustificazioni a tanta approssimazione, soprattutto se la platea dei destinati e così ampia e la materia affrontata così importante. Sempre più lontani da procedure automatiche, tutt’altro che semplici da gestire, l’Amministrazione Finanziaria, piuttosto che contribuire a chiarire i dubbi, continua ad alimentarli, un po’ come già fatto per il Superbonus divenuto nel corso dei mesi una figura mitologica. Tutti ne parlano, nessuno ha il coraggio di affrontarlo. Un fiume di istruzioni, guide ed interpelli che, quando corretti, rischiano di intasare un sistema già complesso. Figuriamoci quando sono sbagliati. Non resta che domandarci: può l’Agenzia delle Entrate ed il suo Direttore segnare la strada della prossima riforma fiscale se la gestione fiscale fa acqua da tutte le parti?
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