13 maggio 2022

Autodichiarazione aiuti di Stato: come nascondere le inefficienze della PA

Autore: Direttore Antonio Gigliotti
Proroga nuovamente negata. L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2022, senza nessuna eccezione. Questa, in estrema sintesi, è la risposta all’interrogazione parlamentare 5-08035 Commissione VI (Finanze) presentata dall’Onorevole Nunzio Angiola. Tutte le preoccupazioni risposte nella domanda sono state freddamente liquidate dal MEF: “qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno in favore del contribuente dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA fissata al 31 dicembre 2022”.

Eppure gli aiuti di Stato riconducibili alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework avrebbero potuto evitare le complicazioni del quadro RS della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato in scadenza il 30 giugno, se la Comunicazione della Commissione Europea relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19 fosse stata letta e compresa per tempo. Il paragrafo 4 del predetto documento, infatti, già prevedeva espressamente, quando tutto iniziò, che gli Stati membri avrebbero dovuto pubblicare le informazioni pertinenti e relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del quadro temporaneo sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, ovvero il Registro Nazionale degli aiuti.

Un chiaro sistema di monitoraggio che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione Finanziaria e, più in generale, l’apparato pubblico, a reperire preventivamente le informazioni necessarie, in fase di richiesta e prima dell’erogazione degli aiuti di Stato, lasciando l’obbligo di compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi ai soli casi, obiettivamente pochi, in cui l’aiuto di Stato maturava in assenza di una esplicita richiesta. Probabilmente solo i crediti d’imposta ne sarebbero stati interessati.

Anche ai fini della dichiarazione sostitutiva sugli aiuti di Stato, a pensarla bene, l’Amministrazione Finanziaria aveva già gli strumenti per evitare inutili adempimenti a carico dei contribuenti. Considerando l’utilizzo del canale esclusivamente telematico, sia i contributi a fondo perduto erogati che i crediti d’imposta compensati sono già oggetto di una specifica contabilizzazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Qual è il senso di richiedere al contribuente la verifica dei massimali se per questa verifica l’Agenzia delle Entrate aveva già tutti i dati necessari?

Era già tutto scritto. Se il quadro temporaneo per aiuti Covid-19 fosse stato compreso, davvero, le esigenze di monitoraggio si sarebbero dissolte in una banale elaborazione informatica, una semplice interrogazione del grande database della pubblica amministrazione che, ancora una volta non viene sollecitato. In fin dei conti perché attivarsi se a farlo possono sono, a costo zero, i poveri contribuenti?
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