28 settembre 2018

Controllo formale: gli uffici non chiederanno i documenti

A cura di Francesco Barone

In sede di controllo formale della dichiarazione, l’Amministrazione Finanziaria non dovrà richiedere dati e informazioni già in possesso della stessa, in quanto trasmessi da soggetti terzi adempiendo ad obblighi certificativi, dichiarativi, o comunicativi, come, ad esempio, i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata. È questa una novità contenuta nella proposta di legge relativa alle “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale”, di cui all’atto parlamentare AC 1074.

Come risaputo, la dichiarazione dei redditi viene sottoposta a due tipologie di esami:
  1. liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, che non comporta una valutazione di merito della dichiarazione, ma l’Ufficio effettua un controllo basato sulla correttezza dei calcoli e dei dati esposti nella dichiarazione stessa;
  2. controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, con il quale si verifica la correttezza degli adempimenti dei contribuenti, attraverso la richiesta della documentazione finalizzata a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l’imposta dovuta. Tale controllo si esegue tenendo conto dei criteri selettivi fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In merito al secondo punto, il comma 2 del citato articolo 36-ter, dispone che, l’Agenzia delle entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, può:
  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’articolo 78, comma 25, della legge n. 413/1991;
  • escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore IRPEF e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni presentate per lo stesso anno;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Per ottemperare a quanto sopra descritto, l’Agenzia delle entrate, con apposita comunicazione, richiede al contribuente di presentare la documentazione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. La mancata esibizione della documentazione, comporta la notifica di un avviso bonario, con il quale vengono richieste le maggiori imposte, le sanzioni del 30 per cento per ritardato pagamento e gli interessi.

La proposta - Con la modifica, viene inserito un nuovo comma 3-bis all’articolo 36-ter del D.P.R. 600 del 1973, a mezzo del quale si vieta all’Amministrazione Finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o di dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Osservazioni - Si premette che si ricorre alla procedura di controllo formale solo per effettuare un mero riscontro cartolare dei documenti che si dovrebbero allegare alla dichiarazione dei redditi. Detta procedura non si attua, invece, per lo svolgimento di un’attività di interpretazione ed applicazione di principi giuridici per la soluzione di aspetti controvertibili. (In tal senso CTR di Milano, sez. XXII, sent. n. 2461 del 5 giugno 2017).

Nella realtà, succede spesso che gli Uffici non si limitano al controllo dei documenti richiesti, ma, andando oltre, interpretano, in modo diverso tra loro, le norme, superando anche chiarimenti intervenuti per dirimere dubbi su determinati aspetti. A titolo di esempio, ormai è risaputo che se il contribuente non riceve le certificazioni delle ritenute, ha la possibilità di dimostrare l’assoggettamento a ritenuta del ricavo o compenso per mezzo della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche o da altri intermediari, idonea a provare l’importo netto percepito al netto della ritenuta stessa. (Ris. n. 68/E del 19 marzo 2009).

Nell’esempio formulato, anche in assenza della documentazione, da un controllo incrociato effettuato sul modello 770 presentato dal sostituto, l’Amministrazione Finanziaria può verificare la veridicità degli elementi esposti in dichiarazione del soggetto sottoposto al controllo formale, senza, quindi, la necessità di richiedere una documentazione già in possesso dell’Ufficio. Tuttavia, accade spesso che l’Ufficio richiede la documentazione, pur essendo già in possesso della stessa.

Inoltre, si tenga presente che, nell’attuale legislazione tributaria vige già una norma, ossia l’articolo 6, comma 4, della legge n. 212/2000, laddove è disposto che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

In più, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 68 del 16 luglio 2001, in merito al controllo formale della dichiarazione, a suo tempo chiarì “Il coinvolgimento del contribuente deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. In particolare, l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede l'obbligo per l'Amministrazione - prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il comma 4 dello stesso art. 6 stabilisce inoltre che al medesimo contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente”.

Si spera, dunque, che la novella in corso di approvazione non sarà, come le altre, una norma scritta, ma parzialmente applicata.
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