10 ottobre 2018

Fattura elettronica: i fantasmi fiscali

Nessuna tracciabilità per i minimi e forfettari

A cura di Giuseppe Avanzato

La Legge di Bilancio 2018, con l’obiettivo di potenziare la lotta all’evasione fiscale, ha imposto a partire dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano.

L’art. 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015, all’uopo, infatti, dispone che: “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.”

Per effetto dell’introduzione delle fatture elettroniche, inoltre, dal 1 gennaio 2019 è stata altresì disposta l’abolizione del c.d. spesometro, infatti, attraverso la trasmissione dei documenti in formato digitale mediante il sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate disporrà in tempo reale di tutti i dati afferenti le fatture emesse e ricevute dai titolari di partita Iva.

Tuttavia, a ben vedere, la maggiore trasparenza fiscale così ottenuta dall’amministrazione finanziaria non riguarderà tutti i contribuenti.

L’ultimo periodo del comma 3 citato, infatti, precisa: Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Pertanto, i contribuenti aderenti ai regimi fiscali citati potranno continuare ad emettere fatture in formato analogico (cartaceo) anche dopo il 31/12/2018.

Alla luce del nuovo contesto normativo delineato dal legislatore, la circostanza testé illustrata non è priva di conseguenze.

Infatti, le fatture emesse dai contribuenti aderenti ai regimi agevolati citati, in vigenza dello spesometro, potevano essere monitorate dal Fisco, quanto meno ogni sei mesi, attraverso i dati comunicati dai soggetti tenuti all’adempimento che avevano acquistato beni e servizi dai medesimi.

Ad oggi, invece, l’abolizione della comunicazione periodica dei dati contenuti nelle fatture emesse e ricevute prevista dalla legge di bilancio 2018 per effetto dell’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica, renderà impossibile al Fisco reperire informazioni in merito ai soggetti aderenti ai regimi agevolati, in quanto le fatture emesse in formato cartaceo dagli stessi non transiteranno, per ovvie ragioni, dal sistema di interscambio che riguarda solamente i documenti fiscali in formato digitale.

Questi contribuenti, dunque, “transiteranno” dal sistema di interscambio esclusivamente con riferimento agli acquisti dagli stessi effettuati, sempreché i cedenti non siano a loro volta contribuenti in regime agevolato.

Se da una parte il problema può risultare parzialmente superato con riferimento ad alcune tipologie di contribuenti quali, ad esempio, i professionisti in quanto, anche se con cadenza annuale, la comunicazione delle informazioni previste dalla Certificazione Unica consentirà comunque all’Agenzia delle entrate di colmare il gap informativo generatosi con l’abolizione dello spesometro, lo stesso non può dirsi per i restanti soggetti aderenti ai regimi di vantaggio i quali, di fatto, costituiranno, in un mondo sempre più digitalizzato e monitorato, dei “fantasmi fiscali”.

Inoltre, laddove il limite di ricavi per la permanenza nel regime forfettario venga effettivamente innalzato a 65.000 euro, come pare previsto dalla nuova manovra di Bilancio, la platea dei soggetti rientranti nell’esonero disposto dal comma 3 si incrementerà notevolmente rendendo il problema testé illustrato ancor più rilevante.

Pertanto, se l’obiettivo della fatturazione elettronica era quello di raggiungere una maggiore trasparenza fiscale e, di conseguenza, una più incisiva lotta all’evasione fiscale, allora probabilmente qualcosa ancora è da rivedere.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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