6 ottobre 2022

Difesa del contribuente. Documenti non forniti in sede precontenziosa

Cassazione tributaria, ordinanza pubblicata il 5 ottobre 2022

Autore: Paola Mauro
Il giudice può fondare la sua decisione sui documenti contabili che il contribuente non ha fornito in sede amministrativa, se non risulta che gli stessi siano stato oggetto di specifica richiesta da parte dell’Ufficio, che, in ogni caso, è tenuto ad avvisare l’interessato dalle conseguenze dell’inottemperanza, pena l’inoperatività della preclusione probatoria prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 28857/2022 della Corte di Cassazione (Sez. V civ.), depositata il 5 ottobre.

Il caso - In breve, il contribuente è stato raggiunto da un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di indagini bancarie, ha rettificato (in aumento) il reddito dichiarato, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute e applicazione delle sanzioni.
Ebbene, con la sentenza impugnata dalla Difesa erariale presso l’Alta Corte, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha annullato la maggiore pretesa fiscale azionata, ritenendo che il contribuente ne avesse documentalmente provato l’infondatezza.

La C.T.R., in particolare, ha basato la propria decisione su alcuni documenti che il contribuente non aveva esibito in sede di contradittorio endoprocedimentale, a causa della dichiarata difficoltà nel reperirli.

I documenti in questioni sono stati invece versati nel processo, al momento della proposizione del ricorso introduttivo della lite; il che ha consentito all’Ufficio di fare leva sul contenuto dispositivo dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, là dove di stabilisce che:
  • (comma 4) «Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta»;
  • (comma 5) «Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo [recte: quarto] comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabili».
Ciò posto, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha confermato la decisione della C.T.R. in punto di utilizzabilità, a fini di prova, della documentazione esibita dal contribuente soltanto in sede processuale, e ciò sulla scorta del rilievo che i verificatori, nel caso di specie, non si sono attenuti ai doveri di trasparenza e leale collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente.

A questa conclusione i Massimi giudici sono giunti dopo aver ricordato che la preclusione fissata dal quarto e dal quinto comma dell’art. 32 citato, non opera se l’Amministrazione non ha avvertito il contribuente della conseguenze collegate alla sua inottemperanza (si veda, per tutte, Cass. n. 453/2013).

Viene infatti in rilievo – osserva ancora il Supremo Collegio – quel medesimo principio di lealtà, poi sfociato negli articoli 6 e 10 Stat. Contr. (L. n. 21 del 2000), che sono idonei a fornire un decisivo indicatore ermeneutico (v. Cass. n. 9974 del 2014), in virtù del quale è necessario che l’Amministrazione fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza delle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale – la prova della cui realizzazione incombe sulla parte pubblica -, sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo (così Cass. n. 22126/2013).
  • Nel caso di specie – si riporta testualmente quanto si legge nell’ordinanza di ieri - «Dal ricorso non emerge avere i verificatori assolto ai superiori doveri di trasparenza e leale collaborazione. Invero, in nessun passaggio dello stesso, viene dato conto né della fissazione di alcun termine al contribuente per la produzione di quanto richiesto, senza peraltro che sia specificamente indicato l’oggetto della richiesta, né, soprattutto, della somministrazione al medesimo di alcun avvertimento relativamente alle conseguenze di un eventuale inadempimento».
Da qui la declaratoria di infondatezza che ha colpito il motivo di ricorso.
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