15 settembre 2022

Fatture per operazioni inesistenti ed eterodirezione

Autore: Giovanni Colombi
Lo scorso 5 settembre è stata pubblicata la Sentenza 32506/2022 emessa dalla III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione (Udienza del 15 luglio 2022) con la quale i massimi Giudici nazionali si sono occupati di un interessante caso di presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti nell’ambito di un gruppo societario.

La lettura delle motivazioni ci consente di effettuare alcune riflessioni che vanno, ovviamente, oltre il caso specifico, del quale, come nostra abitudine, non ci sentiamo di approfondirne i contorni non fosse altro per la mancanza di un quadro completo della vicenda.

Il reato ascritto alla parte Ricorrente si innesta nella fattispecie di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000, rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Come ben sappiamo la fattispecie ritratta dalla norma si sostanzia nell’utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti attraverso il loro recepimento in seno alle scritture contabili ed utilizzati come mezzo di prova nei confronti dell’AF (comma 2). L’intento di tali condotte, ovviamente, è quello di alterare, in senso negativo, l’imponibile fiscale al fine di conseguire un indebito risparmio fiscale.

Per quanto ci è dato di capire attraverso la lettura delle motivazioni, la Ricorrente ha annotato nelle proprie scritture contabili una serie di fatture di acquisto provenienti da altre società del gruppo, ed in particolare da società dalla stessa controllate.

Il GIP del Tribunale territorialmente competente, a sostegno dell’emissione del decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca, ha ritenuto che la particolare posizione di controllo assunta dalla Ricorrente integrasse, quasi in automatico, una situazione di fittizietà delle operazioni rappresentate nelle fatture di acquisto, sia dal punto di vista oggettivo – nella peggiore delle ipotesi – che soggettivo.

La consulenza tecnica prodotta dalla difesa ha cercato di evidenziare come gli emittenti delle fatture fossero, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, soggetti reali, dotati di una struttura effettiva e di una propria autonomia patrimoniale rispetto al destinatario delle fatture, utilizzatore delle stesse all’interno delle relative dichiarazioni fiscali.

In replica alle argomentazioni sopra esposte, il Tribunale sottolinea come la contestazione del reato muove non tanto – o non solo – dalla presunta fittizietà degli emittenti quanto l’esistenza di un’amministrazione di fatto di tutte le società emittenti in capo ai vertici effettivi della controllante. Secondo il Tribunale la Ricorrente “…avrebbe inglobato e fagocitato società formalmente esistenti e in alcuni casi preesistenti e precedentemente operanti, ma successivamente private della propria autonomia gestionale, in quanto eterodirette dal gruppo di controllo della…” società utilizzatrice (Ricorrente). A nulla rileva, secondo il Tribunale, l’esistenza di un contratto di rete quale circostanza che giustifica il legame operativo fra la controllante e le controllate. Il Tribunale, rigettando ogni tesi difensiva, ritiene risolutiva l’esistenza di una eterodirezione quale elemento “ex se” sufficiente ad avvalorare l’inesistenza delle operazioni contestate.

Il Supremo Consesso però non sottoscrive il punto di vista del Tribunale.

La sufficienza della eterodirezione “…non è congruente ed è giuridicamente errata, perché l'esistenza di rapporti di "eterodirezione" tra società non rende quelle "eterodirette" solo per questo degli schermi fittizi. Sotto il profilo normativo, precise sono le indicazioni fornite dal legislatore in tema di "gruppi societari": in particolare, come si evince anche dalla disciplina del Capo IX del Titolo V del Libero V del codice civile, Capo rubricato «Direzione e coordinamento di società», il potere di eterodirezione della società c.d. "capogruppo" rispetto alle società eterodirette non implica, né determina in alcun modo la fittizietà di queste ultime.” Quanto sostenuto dal Tribunale, quindi “…non è pertinente rispetto all'esigenza di spiegare perché le fatture indicate nelle imputazioni siano oggettivamente o anche solo soggettivamente inesistenti. A tal fine, infatti, è necessario dimostrare che le operazioni documentate dalle fatture o non siano state proprio effettuate, o siano state effettuate da un soggetto diverso dall'emittente. In particolare, per affermare che le operazioni documentate dalle fatture siano state effettuate da un soggetto diverso, è certamente risolutivo evidenziare che l'impresa formalmente emittente sia un mero "schermo", e, quindi, un soggetto in realtà inesistente; tale conclusione, però, non è in alcun modo ammissibile quando il soggetto emittente sia solo "eterodiretto" da altri, ma abbia comunque una sua realtà strutturale.

Nell’annullare l’ordinanza impugnata, i Giudici di Piazza Cavour dispongono, senza mezzi termini, come “…Il Giudice del rinvio, precisamente, spiegherà perché ritiene, eventualmente, che le fatture che si assumono essere mendaci debbano ritenersi relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, evitando l'errore giuridico di confondere la nozione di fittizietà di un ente e quella di eterodirezione dello stesso da parte di altro soggetto.”
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