5 aprile 2022

Irap: irrilevante il volume di affari dell’avvocato

Autore: Maria Luisa Barone
Ai fini Irap il valore dei compensi dell’avvocato non costituisce presupposto dell’autonoma organizzazione in quanto lo stesso può benissimo essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata. Così ha specificato la Quinta Sezione Civile, con l’emissione dell’ordinanza n. 10009/22 pubblicata il 29.03.2022.

Concisamente, si rammenta che l’imposta regionale sulle attività produttive è disciplinata dal D. Lgs. n. 446/97, il quale prescrive, all’articolo 2, che il presupposto è costituito dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Dunque, l’attività deve presentare i caratteri dell’abitualità e dell’autonoma organizzazione.

Nel silenzio del legislatore e da una lettura organica della giurisprudenza, è oggi possibile ritenere che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista:
  • sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive.
L’excursus processuale - Un avvocato era destinatario di un avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione, per l’anno d’imposta 2001, contestando la mancata contabilizzazione di compensi derivanti dall’esercizio della libera professione.
Il contribuente proponeva formale impugnazione.

In primo grado, la C. t. p., accoglieva il ricorso, ritenendo non applicabile al caso di specie la decadenza ex art. 10 L. n. 289/2002, nonché l’insussistenza, ai fini Irap, del presupposto dell’autonoma organizzazione.

La C. t. r. del Lazio, in riforma della pronuncia di primo grado, così valutava:
  • insussistenza della decadenza;
  • i compensi accertati erano stati incassati nel 2001 e, dunque, andavano fatturati e contabilizzati in quel periodo d’imposta;
  • il professionista era tenuto al pagamento dell’Irap.
L’avvocato, certo delle proprie ragioni giuridiche, avanzava ricorso per Cassazione censurando, tra gli altri motivi, la decadenza del potere impositivo, nonché la violazione degli artt. 2 e ss del D. Lgs. n. 446/1997 per avere, i Giudici d’Appello, erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione di mezzi in ragione dell’accertato maggior volume di affari.

La decisione - Riportandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, gli Ermellini hanno ribadito come “in tema di Irap, il valore assoluto dei compensi (al pari del valore assoluto dei costi e del loro reciproco rapporto percentuale), non costituisce un elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che tale valore può essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata” (Cass. Ord. n. 7652/2020; conf. Ord. n. 27898/18).

Dunque, la pronuncia della Regionale si rivelava lacunosa, non avendo, la pretesa erariale della dovutezza dell’Irap, altro fondamento che il valore dei compensi.

Si sono, poi, soffermati sull’imputazione temporale dei redditi, dichiarando infondato quanto sostenuto dal contribuente.

Ciò in quanto, le disposizioni di cui all’art. 75 TU n. 917/1986, non consentono di inserire un componente, sia esso positivo o negativo, in un esercizio diverso da quello di competenza.

Un’interpretazione diversa da quella appena esplicata, convergerebbe alla circostanza fattuale per cui il contribuente sarebbe libero di dichiarare come, quanto e quando vuole.

Pertanto, sulla scia dell’accoglimento del motivo relativo all’inapplicabilità dell’Irap, la Quinta Sezione Civile, ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese processuali.

Osservazioni - L’ordinanza in questione prova, ancora una volta, come nel nostro ordinamento ci sia un vuoto legislativo determinato dall’assenza di una norma che specifichi e definisca il requisito dell’autonoma organizzazione.

Ciò, a parere di chi scrive, genera una moltitudine di contenziosi poiché la sussistenza o meno del suddetto requisito viene vagliato caso per caso dalle Commissione Tributarie.

Sarebbe auspicabile un intervento in materia, di guisa che una legge chiara guidi il contribuente sulla dovutezza o meno dell’Irap e… in claris non fit interpretatio!
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