L’Amministrazione finanziaria non può crearsi un atto impositivo per agire contro la società ormai estinta, notificando l’atto ad un soggetto (ormai ex liquidatore), che non avrebbe alcun interesse alla difesa della società, nulla dovendo all’Amministrazione in proprio e nulla dovendo alla società cessata verso la quale non ha più alcun obbligo non rivestendo alcuna carica.
L’Amministrazione finanziaria (e l’Agente della riscossione) devono notificare gli atti tributari ai soggetti che hanno un interesse alla tutela, alla difesa della società per quanto estinta, e tali soggetti non possono che essere i soci, non certo l’ultimo liquidatore.
Così la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, sezione 20, sentenza n. 3729 del 29.12.2022 (Presidente: Giucastro, Relatore: Miceli).
Con il ricorso veniva impugnata una cartella di pagamento per la riscossione delle somme contestate con avviso di recupero del credito d’imposta; la cartella, emessa per l’anno di imposta 2014, era emessa al “destinatario (Omissis) SRL in Liquidazione”, “società cancellata in data 5/6/2018. All'ultimo Legale rappresentante”.
Tra i motivi di doglianza, il ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza del termine per la notifica, l'insussistenza dei presupposti debitori a carico del ricorrente liquidatore della società estinta, la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, la carenza di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente, l'irregolarità della qualifica del firmatario dell'atto nonché dell'irrogazione delle sanzioni e del calcolo degli interessi. Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate convenuta replicando a tutte le doglianze esposte in ricorso, precisando che “l’odierno ricorrente risulta solamente destinatario di notifica della cartella e dunque non debitore, sicché in concreto il Fisco non agisce nei confronti dello stesso per azionare nei suoi confronti il credito fiscale in capo alla società (Omissis) srl. Da quanto sopra si evince che la cartella in questione è stata notificata al sig. (…), come semplice destinatario di notifica e non come coobbligato per il credito fiscale recato dall’atto stesso. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che al sig. (…), in forza dell’atto qui impugnato, non verrà chiesto il pagamento delle somme ivi indicate, le quali verranno chieste solamente alla società (Omissis) srl. Con riserva, evidentemente, dell’amministrazione di agire anche nei confronti del sig. (…) con separato atto ed anche a titolo di responsabilità, laddove ne ritenesse sussistenti i presupposti”, concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Riscossione contrastando quanto affermato dalla controparte, ribadendo di avere effettuato la notifica nei termini di cui all'art. 28 del Dlgs 175/2014 al debitore, la società estinta, nella persona dell'ultimo legale rappresentante, il liquidatore sig. (…) per fictio iuris.
La Corte Tributaria di primo grado di Milano accoglieva il ricorso.
Ad avviso dei decidenti, la doglianza principale da esaminare riguardante la correttezza della notifica dell'atto impugnato era fondata: la notifica della cartella esattoriale non era stata effettuata al soggetto passivo legittimato - i soci - ma (erroneamente) all'ex liquidatore.
Entrambe le controparti convenute con la costituzione in giudizio avevano sostenuto di avere effettuato la notifica nei termini di cui all'art. 28 del D.lgs. 175/2014 al debitore, la società estinta, nella persona dell'ultimo legale rappresentante, il liquidatore, per fictio iuris, al quale quindi non verrà chiesto il pagamento delle somme indicate nell'atto, le quali verranno chieste solamente alla società (Omissis) srl, salvo il caso emergessero delle responsabilità del liquidatore da contestare con atto diverso, separato e successivo.
“Questa interpretazione lascia intendere come l'Amministrazione intenda crearsi un atto impositivo per agire contro la società ormai estinta, notificando l'atto ad un soggetto, ormai ex liquidatore, che non avrebbe alcun interesse alla difesa della società, nulla dovendo all'Amministrazione in proprio, nulla dovendo alla società cessata verso la quale non ha più alcun obbligo non rivestendo alcuna carica.”
Vero è che, come ribadito dalle controparti, con l’art. 28 co. 4 del D.lgs. n. 175/2014 il legislatore ha stabilito che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”, ma l'Amministrazione finanziaria e l'Ente di riscossione devono notificare gli atti impositivi ai soggetti che hanno un interesse alla tutela, alla difesa della società per quanto estinta, e tali soggetti non possono che essere i soci, non certo l'ultimo liquidatore.
In realtà secondo il prevalente orientamento della Cassazione, a seguito di cancellazione della società dal registro delle imprese consegue: a) la definitiva estinzione dell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse stato ripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) la successione, in termini giuridici, per l'operare di un meccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110 cod. proc. civ., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 cod. civ.
Inoltre le Sezioni Unite del 12/03/2013, nn. 6070 e 6072 hanno individuato nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, quindi gli ex soci della società estinta sono successori indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
In particolare, con la sentenza n. 9094 del 2017, ha affermato che: “La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti» potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 15/01/2021 n. 619, nel condividere la "svolta" di cui alla sentenza n. 9094 del 2017, ha ribadito la legittimità della pretesa azionata dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata, rimarcando «l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”.