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Un contribuente ha pagato per errore a luglio la rata di novembre della rottamazione quater, e poi si è dimenticato di versare la rata di novembre effettiva, quindi è decaduto a settembre. Ora i carichi non risultano tra i rottamabili della quinquies. E' corretto? Come deve procedere?
Sì, è corretto. Se il contribuente è decaduto dalla rottamazione-quater solo dopo il 30 settembre 2025, quei carichi non rientrano nella rottamazione-quinquies. Il dato decisivo non è l’errore materiale nel pagamento di luglio, né il fatto che il contribuente abbia poi saltato la rata di novembre. Conta, invece, la situazione del piano alla data spartiacque del 30 settembre 2025, che la disciplina della quinquies assume come momento di verifica per stabilire quali debiti possano essere recuperati nella nuova definizione agevolata.
Per comprendere bene il caso, occorre distinguere tra errore di imputazione del pagamento e momento giuridico della decadenza. Se a luglio il contribuente ha versato, per errore, un importo riferibile alla rata di novembre, il problema non si risolve guardando soltanto alla volontà soggettiva del debitore. Sul piano della riscossione, infatti, rileva come il pagamento si colloca nel piano e quali rate, alla data del 30 settembre 2025, risultavano effettivamente scadute e non onorate.
Se entro quella data tutte le rate già scadute risultavano coperte, il contribuente era ancora formalmente in regola con la quater nel momento rilevante per accedere alla quinquies. In questa ipotesi, la successiva omissione della rata di novembre determina, sì, la decadenza, ma troppo tardi per aprire la porta della nuova sanatoria.
Il principio di fondo è che la quinquies non è una sanatoria generalizzata per tutti i decaduti della quater, ma solo per quelli che avevano già perso il beneficio entro il termine normativamente fissato. Le FAQ richiamate dall’Agenzia evidenziano infatti che restano esclusi i carichi compresi in piani di rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate già scadute. In altre parole, chi a quella data era ancora in bonis non può utilizzare la quinquies come rimedio a una decadenza intervenuta successivamente.
In questo caso dunque non si tratta di un errore del portale né di una anomalia del prospetto informativo. Se oggi i carichi non risultano rottamabili nella quinquies, l’assenza è coerente con il filtro temporale previsto dalla disciplina. Il professionista, quindi, non deve concentrare l’attenzione su una presunta rettifica tecnica della domanda, ma sulla corretta ricostruzione cronologica dei pagamenti e delle scadenze.
La domanda da porsi è se alla data del 30 settembre 2025 il piano quater risultasse ancora regolare rispetto alle rate già scadute. Se la risposta è sì, l’esclusione dalla quinquies è fisiologica.
Sul piano degli effetti, la decadenza dalla definizione agevolata produce il ritorno del debito alla sua configurazione ordinaria. La stessa Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che la decadenza comporta la cessazione del piano, la perdita dei benefici della definizione e il ripristino del debito residuo con sanzioni e interessi. Quanto versato resta acquisito a titolo di acconto sulle somme dovute. Quindi, il contribuente non perde soltanto il piano di favore, ma si ritrova con carichi che, non potendo entrare nella quinquies, devono essere gestiti con gli strumenti ordinari disponibili.