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Posso presentare una rottamazione singola per le cartelle non incluse nel Prospetto informativo, ma già presenti nella rottamazione-quater, e presentare un’altra domanda per le cartelle invece presenti nel Prospetto?
Sì, sul piano operativo si possono presentare più domande, anche spezzando i carichi, ma va chiarito subito che la scelta ha senso solo se l’assenza dal Prospetto dipende da un disallineamento o da un errore e non da una vera esclusione di legge.
La rottamazione-quinquies è infatti una definizione a perimetro chiuso, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), art. 1, commi 82-101. La norma consente di estinguere i debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte da dichiarazione e dai controlli automatizzati o formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), nonché dall’omesso versamento di contributi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Per questi debiti non si pagano sanzioni, interessi iscritti a ruolo e interessi di mora: restano, in sostanza, capitale e spese.
Se alcune cartelle non compaiono nel Prospetto, molto spesso non è un’anomalia: ad esempio, non possono essere ripescati i carichi 2000-30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano pagate tutte le rate scadute. Tipicamente: rottamazione-quater in bonis alla data spartiacque. In altri casi l’esclusione deriva dalla natura del carico (enti locali/Regioni, accertamenti, ecc.), che le FAQ hanno ulteriormente chiarito.
Quanto alla modalità di presentazione, la prassi operativa richiamata dalle FAQ è palese: in area riservata il servizio propone e consente di selezionare solo i carichi definibili. In area pubblica, invece, si possono inserire manualmente i numeri dei documenti, ma solo se il documento contiene almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo, quindi in sostanza definibile.
Ecco perché, se si presenta una domanda ad hoc per cartelle fuori Prospetto, con ogni probabilità l’istanza verrà respinta quando l’assenza discende da un’esclusione legale. Il diniego, o la comunicazione di non accoglibilità, totale o parziale, arriva entro il 30 giugno 2026 con motivazione. In caso di rigetto ritenuto illegittimo - ad esempio perché il carico sarebbe in realtà riconducibile al comma 82 ma non è stato agganciato - la strada è il contenzioso: nel processo tributario rientra tra gli atti impugnabili anche il diniego o la revoca di agevolazioni, concetto che la prassi istituzionale collega all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
La domanda vi ricordiamo va presentata entro il 30 aprile 2026. Il pagamento è in unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 e rata non inferiore a 100 euro. La decadenza scatta se non si paga l’unica rata, oppure, in caso di rateizzazione, due rate anche non consecutive, oppure l’ultima rata. La prima rata non pagata, da sola, invece non fa scattare la decadenza.