29 febbraio 2024

Contratto di affitto fondi rustici: morte dell’affittuario e prosecuzione dell’attività agricola da parte degli eredi

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -In caso di morte dell’affittuario di un fondo rustico, il contratto si scioglie alla fine dell’annata agraria in corso. Se tra gli eredi vi è stato qualcuno che abbia esercitato e continui ad esercitare l’attività agricola in veste di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, questi può diventare l’affittuario del fondo?

Risposta- Nell’articolo 49, comma 4, della legge 3 maggio 1982, n. 203, si prevede che, in caso di morte dell’affittuario, il contratto si sciolga alla fine dell’annata agraria in corso. Salva l’ipotesi in cui tra gli eredi vi sia qualcuno che abbia esercitato e continui ad esercitare l’attività agricola in veste di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Questi diviene de plano affittuario del fondo.

Il contratto di affitto di fondo rustico è un contratto tipico originariamente disciplinato dagli articoli 1628 e seguenti del Codice civile.

Tali norme, pur non essendo state espressamente abrogate, devono ritenersi di fatto sostituite, almeno nella gran parte, dalle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203.

Va preliminarmente evidenziato che tale Legge è permeata da uno spirito di tutela del coltivatore/affittuario del fondo il quale gode (o meglio, dovremmo dire, godeva visto l’odierno massiccio e pressoché obbligato ricorso ai patti in deroga) di una posizione privilegiata rispetto al proprietario/locatore, perché il Legislatore, in linea generale, ha inteso riconoscere maggiore tutela e stabilità alle posizioni fondate sul lavoro e sull’impresa piuttosto che a quelle fondate sul diritto di proprietà.

Al solo affittuario, infatti, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto di affitto agrario in qualsiasi momento, e solo in ipotesi di grave inadempimento, predeterminate e ben definite dalla legge, il proprietario potrà chiedere la risoluzione del contratto d’affitto, che lo stesso affittuario inadempiente potrà scongiurare, sanando tempestivamente la propria inadempienza.

Il contratto di affitto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che si perfeziona con il consenso legittimamente manifestato dalle parti ed è volto a configurare un’operazione di scambio tra il godimento di un bene produttivo ed un corrispettivo in denaro (canone).

Oggi si ritiene che il contratto di affitto non sia intuitus personae, come attestato dalla possibilità dell’erede dell’affittuario di succedere nell’affitto nonché dall’affermazione dell’obbligo di gestire la terra in via imprenditoriale (artt. 41 e 44 Cost.).

Il diritto dell’affittuario è diritto personale di godimento, che prende origine esattamente dal contratto di affitto e può essere opposto non erga omnes, bensì solo verso il locatore e verso coloro che dal locatore traggono la loro posizione giuridica verso il bene locato.
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