19 settembre 2023

Forma giuridica per svolgimento impresa agricola

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - L’attività agricola può essere svolta attraverso le imprese individuali e le società anche cooperative ? Quali le valutazioni da fare nella scelta della forma giuridica?

Risposta -L’impresa agricola può essere esercitata in quattro forme diverse:
  • come impresa individuale;
  • società di persone;
  • società di capitali (anche s.r.l.);
  • cooperativa (anche a scopo consortile).
Nella scelta della forma giuridica devono essere effettuate le seguenti valutazioni:
  • responsabilità personale dei soci: se si prevede l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l'impresa. Se si pensa di seguire da vicino l'attività si può ad esempio optare per una società di persone o una impresa individuale, pur sapendo che tali forme giuridiche presentano generalmente una composizione di persone coinvolte piuttosto limitata;
  • patrimonio personale dei soci: se si dispone di un cospicuo patrimonio non si avrà sicuramente convenienza a costituire una società di persone con soci che non sono titolari di beni poiché in caso di insolvenza si rischierebbe di rispondere anche per gli altri soci;
  • attività svolta e redditi personali: disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell’utile;
  • capitale per la costituzione e capitale investito: spesso la misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società può rappresentare un elemento che ostacola l’avvio della nuova attività così come il capitale investito; infatti in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d’impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell’impresa;
  • quota di partecipazione: un consistente investimento in una società di persone e da effettuarsi solo se si può svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. Infatti l’acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società (e agli utili realizzati), risulterebbe rischioso dato che ci si deve assumere una responsabilità illimitata e solidale;
  • trasferibilità della quota: la possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione anche in sede di successione (insieme alle relative formalità e oneri) sono elementi da tenere in considerazione. Si può infatti dire che a livello generale il trasferimento di azioni e di quote di S.r.l. appare più semplice del trasferimento delle quote di società di persone (in queste società infatti, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l’identità personale dei soci ha un ruolo molto importante tanto da richiedere la modifica dell’atto costitutivo con le stesse modalità previste in fase di costituzione);
  • sistema di tassazione: il sistema di tassazione varia in base alla tipologia societaria.
Le aziende collettive, dette società, possono essere:
  • Società di persone, nelle quali il soggetto giuridico e rappresentato dai singoli soci, titolari di diritti e obblighi derivanti dall’attività aziendale:
    • SS – Società semplice;
    • SNC - Società in Nome Collettivo;
    • SAS - Società in Accomandita Semplice.
  • Società di capitali nelle quali il soggetto giuridico e rappresentato dalla stessa società, che risulta titolare di diritti e obblighi:
    • SRL - Società a Responsabilità Limitata;
    • SPA - Società Per Azioni;
    • SAPA - Società in Accomandita Per Azioni.
  • Società cooperative.
Nell’impresa individuale, l’imprenditore è unico titolare che agisce autonomamente svolgendo a proprio rischio un’attività agricola attraverso l’azienda, cioè il complesso di beni (materiali e immateriali) dello stesso organizzati per l’esercizio dell’impresa.

L’impresa individuale è il tipo di impresa nella quale il soggetto, chiamato appunto imprenditore, promuove e organizza tutte le attività e ne è l’unico responsabile. È lui che assolve “in nome proprio” tutte le formalità civili e fiscali richieste dalla legge. Tutti gli obblighi, i doveri e gli impegni che nascono dalla gestione dell’attività imprenditoriale fanno capo alla sua persona, che rimane l’unico riferimento per i terzi (fornitori, clienti, dipendenti, banche, fisco, etc.).

Nell’impresa individuale il rischio d’impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell’imprenditore, quindi, con tutti i beni presenti e futuri che l’imprenditore possiede o possiederà (case, auto, conti correnti bancari, denaro, etc).

L’impresa individuale può essere gestita anche con i propri familiari, secondo vari schemi giuridici (è anche possibile assumere dei familiari come dipendenti).

Un’ipotesi interessante è quella dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.).

In tal caso i familiari che lavorano nell’impresa non sono né dipendenti né soci dell’imprenditore ma collaboratori.

Attenzione però! L’impresa familiare non è una società. I familiari che partecipano ad una impresa familiare non sono né dipendenti né soci dell’imprenditore, ma “collaboratori”.

È importante sapere questo perché l’impresa familiare, sul piano giuridico, resta sempre un’impresa individuale in cui è sempre e solo il titolare con i suo beni ed il suo patrimonio a far fronte agli impegni presi con i fornitori, le banche ed il fisco.

La società deve avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.. Al riguardo, l'art. 36, cc. 8 D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla L. 17.12.2012, n. 221, ha modificato il citato art. 2, precisando che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale, a condizione che i ricavi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola. Il requisito della marginalità è soddisfatto se i suddetti ricavi risultino non superiori al 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi.

La ragione sociale o la denominazione deve contenere l’indicazione di "società agricola".

Le parole "società agricola" non possono sostituire le indicazioni che ciascun tipo societario è tenuto ad avere nella ragione sociale o nella denominazione, ma devono semplicemente aggiungersi.

Il legislatore ha previsto che tutte le società, indipendentemente dalla natura giuridica possono qualificarsi come società agricola.
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