12 febbraio 2024

Il contratto di colture intercalari

Caratteristiche e peculiarità

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Le “coltivazioni intercalari” sono colture di breve durata che occupano il terreno nell’intervallo di tempo compreso tra due colture principali. Si chiede di conoscere la disciplina che regolamenta tale tipologia di contratto.

Risposta -Il contratto per la coltivazione di colture intercalari è richiamato dall’articolo 56 della legge 3 maggio 1982, n. 203 al solo fine di escluderlo dall’applicazione delle regole generali sull’affitto di fondo rustico. Il motivo di tale esclusione è costituito dal fatto che, trattandosi nella fattispecie di contratti di durata limitata, risulterebbe del tutto superfluo l’assoggettamento dei medesimi ai vincoli imposti dalla normativa di riferimento ed in particolare quelli relativi alla normale durata dell’affitto (quindici anni). Pur ammettendone la liceità, il legislatore del 1982 non ne ha fornito una specifica definizione. Pertanto, la terminologia utilizzata potrebbe lasciar immaginare ad una generica obbligazione di permettere e di fare. Grazie alla dottrina di settore, poi, la giurisprudenza ne ha evidenziato la caratteristica fondamentale.

Il contratto di coltivazione stagionale crea spesso problematiche legate alla non corretta interpretazione dell’articolo 56 della legge 203/1982 che lo disciplina; per questo è opportuno fare chiarezza su cosa sia effettivamente la “coltivazione stagionale” e quando esattamente può essere applicato questo tipo di contratto.

La coltivazione intercalare, pur essendo accomunata alla coltura stagionale per la brevità del ciclo colturale ricompreso tra due colture principali, si caratterizza per la sua frapposizione tra due colture, di più lungo ciclo, di un prodotto del medesimo genere.

Data la definizione di coltura intercalare, occorre ora precisare come l’imprenditore agricolo abbia la possibilità di concedere in godimento a terzi il proprio terreno, nell’intervallo compreso tra l’ultimo raccolto e l’inizio della nuova semina o piantagione. Le colture intercalari, possono essere a ciclo estivo o invernale, prediligono solitamente piante a rapida crescita il cui raccolto non è destinato alla vendita, ma è utilizzato per usi interni come foraggio o sovescio, cioè come fertilizzante dello stesso terreno, contribuendo così ad integrare e arricchire l’humus del fondo.

A titolo esemplificativo, sono ritenute colture intercalari da coltivare dopo il grano:
  • il mais di secondo raccolto (ceroso);
  • i fagiolini quarantini;
  • i piselli e numerose orticole a ciclo breve.
Altre colture intercalari sono alcune leguminose e gli erbai.

La giurisprudenza (Corte d’Appello Potenza, sentenze 18 aprile 1986 e 18 aprile 1988) ha individuato la brevità del ciclo nelle colture del melone e del pomodoro, mentre lo ha negato per la coltura della barbabietola da zucchero.

Nella realtà italiana possono ricorrere contratti con i quali un imprenditore agricolo concede ad un altro imprenditore agricolo i propri terreni o parte del proprio fondo, per l’impianto di colture intercalari o stagionali o per l’apprensione delle erbe a mezzo degli animali condotti sul posto (il c.d. pasci pascolo).

Le suddette concessioni non sono assoggettate alle norme inderogabili di affitto del fondo rustico. Si tratta invece di sfruttamento delle altrui attività di coltivazione o di allevamento da parte dell’imprenditore agricolo concedente il terreno, perché le colture compiute hanno capacità di “rinnovo” e lasciano “caloria” e “forza” al fondo e gli animali condotti a pascolo nel campo vi lasciano il loro sterco quale ottimo concime naturale. In altre parole il contratto per colture stagionali o intercalari e quello di pasci pascolo creano un rapporto tra due imprenditori agricoli in cui uno di essi attribuisce all’ altro lo sfruttamento di una parte del proprio fondo che resta per un certo periodo privo della coltura principale, e ne attribuisce al secondo lo sfruttamento non tanto al fine di riscuotere un canone, quanto allo scopo di riottenere al termine del ciclo agrario del maggese o delle colture secondarie, il terreno in condizioni più fertili di quanto non fosse al momento della concessione e questo grazie all’ imprenditore che esercita una specifica e diversa attività agricola. Vi è quindi una reciproca integrazione delle economie delle rispettive imprese, sono quindi contratti strumentali all’organizzazione aziendale.

Un contratto di concessione per colture intercalari deve avere necessariamente le seguenti caratteristiche:
  • oggetto: la concessione ad altro agricoltore di un determinato appezzamento per la coltivazione di una specifica coltura, cioè di una coltura c.d. di rinnovo, per la cui identificazione come tale ci si deve riferire alla tecnica agraria in uso nella zona ove è ubicato il fondo;
  • durata del contratto: non può eccedere di molto quella della coltura e non è consentita la reiterazione di colture nel medesimo fondo.
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