24 luglio 2023

Imprenditore agricolo: le attività agricole principali e quelle connesse

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Quali sono le attività agricole principali? Quali quelle definite connesse?

Risposta - Nel rispondere alla domanda posta partiamo con l’esaminare la figura dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile. “E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Due sono i presupposti per l’esercizio dell’attività agricola.

Il presupposto oggettivo è lo svolgimento di un’attività agricola principale.

L’esercizio dell’attività connessa non può prescindere dall’esercizio di una o più attività principali poiché verrebbe meno la connessione richiesta.

Il presupposto soggettivo è il seguente:
  • l’imprenditore agricolo può essere un imprenditore individuale, un’ impresa familiare, una società di qualsiasi tipo o un ente non societario;
  • l'esercizio dell'impresa agricola richiede di adempiere l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, (eccezione per le imprese non societarie esonerate dagli obblighi IVA).

Le attività agricole principali sono le seguenti:
  • coltivazione del fondo;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali.

Le attività connesse sono complementari e accessorie alla produzione agricola principale, allo scopo di valorizzare i propri prodotti.

L’articolo 2135, 3 comma, del c.c. stabilisce che possono essere connesse le attività dirette alla:
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
  • fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L’elenco contenuto nella precedente definizione ha il compito di sintetizzare o «tipizzare» alcune attività connesse

L’avverbio «comunque» posto nell’incipit della disposizione lascia intendere che lo stesso elenco non sia completo, lasciando aperta la possibilità che esistano altre attività non citate o non tipiche alle quali si possa attribuire la caratteristica di attività connessa.

La connessione è fondamentale per attribuire il requisito di agrarietà alle attività che altrimenti avrebbero natura commerciale e industriale.

Presupposto soggettivo: l'attività connessa deve essere esercitata direttamente dall'imprenditore agricolo.
Tale requisito deve intendersi quale necessità che l'attività connessa sia giuridicamente riconducibile al medesimo imprenditore agricolo.
Non rappresenta un ostacolo al riconoscimento della connessione l'esternalizzazione di una o più fasi del processo produttivo ovvero nelle ipotesi di conferimento o cessione dei prodotti ad organismi associativi.

Presupposto oggettivo: l’attività agricola principale deve essere sempre "prevalente" rispetto all' attività connessa

L'articolo 2.135 del codice civile considera agricole anche le prestazioni di servizi fornite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’ azienda, normalmente impiegate nell’ attività esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Quindi, entro certi limiti, rientra nella sfera dell'agricoltura anche l'attività di prestazione di servizi
Le condizioni affinché i servizi rientrino nell'agricoltura sono due:
  • 1) le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le medesime utilizzate normalmente nella azienda agricola (ad esempio, un agricoltore che non produce cereali non può svolgere il servizio di mietitura per conto di terzi);
  • 2) le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell'attività agricola.
La quantificazione della prevalenza non è semplice:
  • ore macchina (esempio: aratura per 50 ore nella azienda e 49 ore presso terzi),
  • superficie di terreno lavorata oppure alle quantità di gasolio consumato.
La norma fa riferimento, oltre che alle attrezzature, anche alle risorse dell'azienda agricola: si ritiene che tra queste debba essere ricompresa, in primo luogo, la forza lavorativa.
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