18 marzo 2024

Impresa agricola e patto di famiglia

Erogazione di misure eccezionali di sostegno del mercato in caso di cessione di allevamento

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Un imprenditore agricolo, titolare di tre allevamenti avicoli, è stato costretto al fermo aziendale per motivi sanitari al tempo della diffusione dell’influenza aviaria. Tuttavia, non essendo più in grado di gestire la propria attività a causa dell’avanzata età, ha ceduto l’attività stessa ai figli, facendo ricorso all’istituto del patto di famiglia (art. 768 bis e ss., c.c. ). Si chiede di sapere se l’imprenditore agricolo possa accedere alla concessione di aiuti nazionali e europei da parte della Regione di appartenenza oppure se quest’ultima possa rifiutarli.

Risposta - La questione controversa attiene alla conformità della normativa nazionale (d.m. n. 383/2020) alla normativa europea (art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1323/2019), in particolare in merito all’individuazione dei beneficiari dell’aiuto.

La dichiarata finalità di sostegno al mercato, che emerge dal quadro regolatorio europeo, non consente di escludere dall’ambito dei beneficiari della misura di sostegno gli imprenditori che abbiano cessato l’attività aziendale al momento della domanda.

Peraltro, la finalità di sostegno al mercato potrebbe ugualmente essere soddisfatta pur riconoscendo valenza indennitaria agli aiuti in questione.

La Corte di giustizia (sentenza dell’8 giugno 2023 resa nella causa C-636/21), e il Consiglio di Stato (Sez. VI 31 ottobre 2023, n. 9374), riconoscono la fruibilità della misura di sostegno ad un imprenditore agricolo che non è in attività al momento della presentazione della domanda, avendo ceduto la propria impresa a terzi, nella specie per mezzo dello strumento del patto di famiglia.

Limitare la platea dei beneficiari ai soggetti imprenditori attivi comporterebbe un effetto distorsivo che, tra le altre cose, andrebbe negativamente a ripercuotersi sui soggetti cessionari che compongono il mercato da sostenere.

A ben vedere, l’obiettivo perseguito dalla normativa europea evoca l’esigenza che alla concessione della misura venga connesso un ulteriore effetto di incentivazione del settore di riferimento, al fine di favorire iniziative capaci di implementare e sostenere lo sviluppo del settore.

L’imprenditore, infatti, avendo ceduto la propria impresa tramite patto di famiglia, ha mantenuto la presenza sul mercato della propria attività e, in quest’ottica, il riconoscimento dell’indennizzo raggiunge la funzione di sostegno al mercato di un’impresa ancora in attività. La trasmissibilità dell’impresa nell’ambito endofamiliare in occorrenza del trapasso generazionale ha trovato impulso proprio a livello europeo.

Inoltre, a conferma dell’importanza attribuita al problema del trapasso generazionale dell’impresa agricola, è necessario rammentare un ulteriore rilevante intervento a livello europeo, quale la comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole medie imprese, del 28 marzo 1998 (98/C 93/02). La suddetta comunicazione, occupandosi di valorizzare il potenziale delle PMI in merito alla crescita e alla competitività, individua, tra le misure giuridiche capaci di agevolare la continuità dell’impresa familiare, il ricorso ai patti d’impresa ed agli accordi familiari. In particolare, la comunicazione della Commissione 98/C 93/02 denota che «dopo la creazione e la crescita, la trasmissione è la terza fase cruciale nel ciclo di vita di un’impresa».

L’ordinamento giuridico nazionale conosce lo strumento del patto di famiglia, introdotto con la legge del 14 febbraio 2006, n. 55, e disciplinato agli artt. 768 bis-768 octies c.c., al fine di consentire il ricambio generazionale nella gestione dell’attività d’impresa. L’applicazione del regime ereditario codicistico all’agricoltura, infatti, comporta la necessità di risolvere complesse problematiche riguardanti la frammentazione dei beni aziendali e la conseguente cessazione dell’impresa. Atteso che la fase successoria dell’impresa agricola è quella che crea uno dei maggiori pregiudizi all’integrità dell’azienda agricola, il nostro ordinamento, già prima dell’introduzione dell’istituto del patto di famiglia, conosceva alcune soluzioni specifiche, come ad esempio il compendio unico, il maso chiuso e i diritti di affitto, che, pur mantenendo una propria specificità, hanno, tra gli altri, lo scopo di evitare fenomeni di frammentazione fondiaria e di divisione aziendale.
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