15 dicembre 2023

Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri)

Durata di dodici mesi con massimo 45 giornate lavorative

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Il contratto di prestazione occasionale in agricoltura può avere una durata di dodici mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative? A quali lavoratori può essere riconosciuta la qualifica di operaio occasionale agricolo?

Risposta - Confermiamo che il contratto di prestazione occasionale in agricoltura può avere una durata di dodici mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative. La qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato può essere riconosciuta ai lavoratori che, nei tre anni precedenti, non sono mai stati impiegati con contratto di lavoro subordinato in agricoltura (né OTD, né OTI). E’ con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 che l’Inps ha illustrato le caratteristiche del nuovo istituto sperimentale, denominato “Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura” (LOAgri), quale regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio (biennio 2023 – 2024) previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, la circolare fa riferimento alla natura e alla tipologia delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, nonché alle modalità di svolgimento delle stesse e dei connessi adempimenti.

In particolare, nel documento di prassi, si legge che possono stipulare un contratto di lavoro occasionale agricolo i seguenti soggetti:
  • disoccupati che hanno dichiarato in forma telematica al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;
  • percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
  • titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
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