10 luglio 2023

Piccolo imprenditore agricolo

Iscrizione al registro delle imprese

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Un piccolo imprenditore agricolo che intende avviare l’attività di vendita su aree pubbliche con posteggio e in modo itinerante dei prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, si deve iscrivere al registro delle imprese competente?

Risposta - La persona fisica che esercita attività agricola deve iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando nella domanda d'iscrizione se trattasi di:
  • coltivatore diretto, qualora l'imprenditore operi in prevalenza con il lavoro proprio e dei familiari (si ricorda che l'art. 2083 C.C. ricomprende di diritto tra i piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo);
  • imprenditore agricolo.

Anche in questo caso, l'indicazione apposta in sede di presentazione della domanda d'iscrizione rappresenta un'autodichiarazione del soggetto richiedente, che non è soggetta ad alcun controllo sostanziale da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

A norma dell'art. 2135 c.c., le attività agricole sono così definite: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La connessione è fondamentale per attribuire il requisito di agrarietà alle attività che altrimenti avrebbero natura commerciale e industriale

Presupposto soggettivo: l'attività connessa deve essere esercitata direttamente dall'imprenditore agricolo.

Tale requisito deve intendersi quale necessità che l'attività connessa sia giuridicamente riconducibile al medesimo imprenditore agricolo.

Non rappresenta un ostacolo al riconoscimento della connessione l'esternalizzazione di una o più fasi del processo produttivo ovvero nelle ipotesi di conferimento o cessione dei prodotti ad organismi associativi.

Presupposto oggettivo: l’attività agricola principale deve essere sempre "prevalente" rispetto all’ attività connessa.

L'articolo 2.135 del codice civile considera agricole anche le prestazioni di servizi fornite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’ azienda, normalmente impiegate nell’ attività esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Quindi, entro certi limiti, rientra nella sfera dell'agricoltura anche l'attività di prestazione di servizi.

Le condizioni affinché i servizi rientrino nell'agricoltura sono due:
  • 1) le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le medesime utilizzate normalmente nell’ azienda agricola (ad esempio, un agricoltore che non produce cereali non può svolgere il servizio di mietitura per conto di terzi);
  • 2) le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell'attività agricola.
La quantificazione della prevalenza non è semplice:
  • ore macchina (esempio: aratura per 50 ore nell’ azienda e 49 ore presso terzi),
  • superficie di terreno lavorata oppure alle quantità di gasolio consumato.
La norma fa riferimento, oltre che alle attrezzature, anche alle risorse dell'azienda agricola: si ritiene che tra queste debba essere ricompresa, in primo luogo, la forza lavorativa.

L’articolo 4, 1 comma, del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, nel disciplinare l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli dispone l’obbligatorietà per gli stessi dell’iscrizione nel registro delle imprese. Esso infatti recita: “gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora pertanto l’imprenditore agricolo intenda esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche ai sensi della normativa vigente in materia incorrerebbe nell’obbligo dell’iscrizione al registro delle imprese.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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