22 febbraio 2024

Prelazione agraria: strumento per consolidamento o accrescimento dell’impresa agricola

A quali soggetti è riconosciuta?

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -La prelazione agraria costituisce uno degli strumenti attraverso il quale viene favorito il consolidamento o l’accrescimento dell’impresa agricola. Si chiede di conoscere quale siano i soggetti a cui spetta la prelazione agraria.

Risposta -La prelazione consiste nel diritto riconosciuto a particolari categorie di soggetti di essere preferiti in occasione della vendita di un terreno agricolo. Pertanto, ove il proprietario del terreno intenda procedere alla cessione, dovrà necessariamente informare il titolare del diritto di prelazione e proporre a quest’ultimo l’acquisto alle medesime condizioni pattuite con il terzo potenziale acquirente.

Il diritto di prelazione spetta alle seguenti categorie di soggetti:
  • gli affittuari del terreno agricolo che siano coltivatori diretti ovvero i componenti della famiglia coltivatrice per il caso di vendita del fondo da parte di uno di loro (articolo 8, legge 26 maggio 1965, n. 590);
  • i coltivatori diretti che siano proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita, a condizione che su quest’ultimo non vi siano coltivatori diretti affittuari (articolo 7, legge n. 14 agosto 1971, n. 817);
  • alle società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) in cui la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto (articolo 2, D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dal Dlgs 27 maggio 2005, n. 101 );
  • all’imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto nella previdenza agricola (articolo 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).
  • alle cooperative agricole di coltivatori della terra (articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817).
L’articolo 8, comma 4, della Legge n. 590/1965 prevede a carico del proprietario del fondo posto in vendita, l’obbligo di comunicazione al titolare del diritto di prelazione, della sua intenzione di vendere il fondo.

Tale notifica, che deve assumere la forma scritta, deve contenere tutti gli elementi utili affinché il titolare del diritto di prelazione (che sia esso conduttore o confinante) possa esercitare il predetto diritto conoscendo anticipatamente e chiaramente le condizioni di vendita.

Più precisamente il proprietario (promissario venditore) dovrà indicare nella comunicazione di notifica (c.d. denuntiatio):
  • il nome dell’acquirente a cui egli intenderebbe vendere il bene;
  • il prezzo di vendita;
  • le altre norme pattuite, compresa la clausola che fa salvo l’eventuale esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto, facendo presente che quest’ultimo ha trenta giorni per decidere se esercitare il proprio diritto di prelazione e che decorso inutilmente detto diritto sarà da considerarsi rinunciato.
Nell’ipotesi, quindi, in cui il titolare del diritto intenda far valere la prelazione, ne darà comunicazione al proprietario ed il prezzo di vendita dovrà essere da questi corrisposto entro tre mesi (termine che decorre dal trentesimo giorno dalla notifica della proposta di alienazione).
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