15 novembre 2023

Rinvio seconda rata acconto per gli agricoltori in reddito d’impresa

Esclusi quelli con solo reddito fondiario

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Il rinvio della seconda rata di acconto si applica anche per gli agricoltori che dichiarano un reddito di impresa? Sono esclusi dallo slittamento gli agricoltori che hanno solo reddito fondiario?

Risposta - La risposta è affermativa. Il rinvio della seconda rata di acconto si applica anche per gli agricoltori che dichiarano un reddito di impresa. Sono esclusi, invece, dal rinvio gli agricoltori che hanno solo reddito fondiario.

Con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'’ambito applicativo del differimento del termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi disposto dall’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto collegato”).

Come noto, la disposizione in esame rinvia, limitatamente al 2023, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette che, ad oggi, è fissato al 30 novembre di ogni anno (articolo 17 del Dpr 7 dicembre 2001, n. 435).

Il rinvio riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Tali soggetti potranno versare la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi Inail, alternativamente:
  • entro il 16 gennaio 2024;
  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (articolo 20, comma 2, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241).
Il documento di prassi offre alcune precisazioni ai fini dell’eventuale superamento della soglia di 170.000, quale presupposto per accedere al rinvio del termine. Al riguardo, chiarisce che si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Se il contribuente eserciti più attività contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del superamento della predetta soglia deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.

Infine, nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si deve tener conto, secondo l’Amministrazione finanziaria, del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
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