7 luglio 2023

Scambio di manodopera in agricoltura: quando è ammessa

Autore: Marta Bregolato
Domanda - L’impresa agricola di un mio vicino di fondo si trova in difficoltà in quanto deve rapidamente provvedere al raccolto dei propri prodotti in tempi brevissimi ma è a corto di organico in quanto malato. Volendolo aiutare, posso “prestare” temporaneamente la mia attività presso la sua azienda in modo che possa superare il momento di criticità?

Risposta - La situazione qui prospettata rientra nella disciplina dell’art. 2139 del Codice Civile, il quale per l’appunto prevede che:
tra i piccoli imprenditori è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”.

Gli usi, citati nel sopra riportato articolo devono ricondursi alle previsioni depositate presso le locali Camere di Commercio.

Innanzitutto l’articolo contestualizza l’ambito di applicazione di tale procedura, ovvero nel contesto degli imprenditori agricoli.

I piccoli imprenditori agricoli sono definiti dall’art. 2083, ovvero “… i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Fatta questa necessaria premessa, vediamo ora quando è possibile attivare lo scambio di manodopera.

In particolare lo scambio di manodopera può delinearsi quando si riscontrano i seguenti requisiti fondamentali:
  • temporaneità: nel caso prospettato un’impresa agricola ha una necessità impellente ma temporanea di ricevere una prestazione lavorativa da soggetti non riconducibili alla propria impresa per superare una criticità temporanea (malattia del personale dipendente o picco di lavoro nell’arco di breve tempo);
  • reciprocità delle prestazioni: la possibilità quindi che vi sia uno scambio reciproco di prestazioni operando nello stesso ambito. Ciò rileva soprattutto ai fini assicurativi; poiché lo scambio di manodopera non si configura come una prestazione di lavoro subordinato, i piccoli imprenditori restano tutelati dalla propria assicurazione e l’attività prestata sul fondo altrui costituisce un’integrazione di quella effettuata nella propria azienda;
  • soggettività delle imprese coinvolte: i soggetti che svolgono la prestazione in modo reciproco sono il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare;
  • gratuità della prestazione: a fronte della prestazione offerta vi sarà, anche in tempi diversi, una contro prestazione;
  • oggetto dell’attività: la prestazione resa deve rientrare nell’attività agricola principale o connessa.
Alla base dello scambio di manodopera vi deve essere un contratto, possibilmente reso con data certa, contenente le prestazioni previste per lo scambio sia in ordine al tipo di prestazione (mera manodopera o prestazione resa con l’ausilio di mezzi meccanici) sia in ordine al tempo entro il quale la stessa prestazione verrà restituita.

Il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello del 2011, il numero 6, ha ritenuto applicabile l’istituto dello scambio di manodopera anche ai mezzadri, ai coloni o imprenditori agricoli professionali se rientrano nella nozione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 del Codice Civile.
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