7 dicembre 2023

Tassazione agevolata IMU per il manufatto agricolo, dirimente il dato catastale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Domanda – A seguito dei recenti chiarimenti del Dipartimento delle Finanze del MEF resi con la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023, avente a riguardo anche i fabbricati rurali strumentali, si chiede se per assolvere al pagamento dell’IMU agevolata in virtù dell’articolo 1, comma 750, della legge n. 160/2019, è sufficiente che il fabbricato insista su un terreno agricolo secondo lo strumento urbanistico del comune o se sia necessaria una particolare classificazione catastale dell’immobile.

Risposta – Al fine di fruire del pagamento secondo l’aliquota agevolata, che in virtù della norma richiamata nel quesito non può eccedere la misura dello 0,1% e che può soltanto subire una riduzione fino all’azzeramento, la classificazione catastale del fabbricato rurale strumentale assume valore sostanziale. Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerosissime pronunce, tra le quali l’ordinanza n. 23386/2021 richiamata nella recente risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 4/DF.

Originariamente i fabbricati rurali avrebbero dovuto essere classificati nelle specifiche categorie catastali A/6, se abitativi, e D/10 se strumentali.

Ferma restando l’efficacia delle predette categorie, attualmente è prevista la possibilità dell’attribuzione del classamento catastale ordinario previsto per la generalità dei fabbricati purché, ai sensi del DM Economia e Finanze del 26 luglio 2012, emanato in virtù dell’articolo 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011, venga annotata la sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto.

In base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all’IMU, se dal catasto non emerge il possesso del requisito di ruralità, ricade sul soggetto passivo l’onere di impugnare l’atto di classamento. Allo stesso modo, l’ente locale che non intende riconoscere l’agevolazione IMU ad un fabbricato strumentale catastalmente rurale, ossia classificato nella categoria catastale D/10 o per il quale sia stata annotata la sussistenza del requisito se di diversa categoria, è obbligato ad impugnare autonomamente le attribuzioni catastali.
L’agevolazione in commento, pertanto, non compete indistintamente ad ogni fabbricato per il semplice fatto di insistere su un terreno al quale lo strumento urbanistico comunale attribuisce una destinazione agricola.

Con riferimento alla specifica classificazione catastale dei cespiti in questione, è anche possibile che un fabbricato originariamente costruito per esigenze abitative venga nel tempo destinato a finalità strumentali alle attività agricole. In tale ipotesi è possibile trovarsi dinanzi ad un fabbricato accatastato in una categoria abitativa per il quale, se è stata richiesta e ottenuta l’apposizione negli atti del catasto dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità secondo le disposizioni del DM 26 luglio 2012, è legittimo scontare l’IMU agevolata. A conferma della correttezza di tali posizioni, l’allora Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 25/2022, ha riconosciuto il requisito di ruralità strumentale, e il conseguente trattamento agevolato TASI (sul medesimo presupposto dell’IMU), ad un fabbricato rurale strumentale in possesso della specifica annotazione e classificato sin dalle origini nella categoria catastale abitativa A/4 poiché, antecedentemente all’apposizione dell’annotazione, utilizzato per finalità abitative. Tale decisione veniva successivamente confermata con riferimento all’IMU dalla sentenza n. 2298/2022 pronunciata da diversa sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari.

Opportuno rammentare che i requisiti di ruralità sono stabiliti dall’articolo 9 del D.L. n. 557/1993.

I requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi sono stabiliti dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge richiamato, con la previsione di criteri oggettivi, riferiti alle caratteristiche dell’azienda agricola e dei fabbricati, e di criteri soggettivi, riferiti al soggetto che possiede o utilizza gli immobili. Tra i requisiti soggettivi, a titolo esemplificativo, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese e la determinazione del volume di affari derivante da attività agricole che risulti superiore alla metà del reddito complessivo del contribuente.

In merito, invece, alle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità sono dettati dal successivo comma 3-bis e hanno esclusivamente carattere oggettivo consistente nell’esistenza dell’esercizio di un’attività agricola cui i fabbricati siano asserviti. È anche possibile che il fabbricato rurale sia utilizzato, per finalità strumentali all’esercizio dell’attività agricola, da parte di un soggetto diverso rispetto al soggetto passivo d’imposta. Si pensi al caso del terreno e dei fabbricati rurali strumentali ivi insistenti concessi in affitto.

Ai fini IMU, al contrario di quanto previsto per le costruzioni strumentali, non viene dettata una specifica disciplina per i fabbricati rurali abitativi che seguono, pertanto, le regole dettate per la tassazione della generalità dei fabbricati. Potranno dunque essere esentati dall’imposta se costituiscono l’abitazione principale del soggetto passivo d’imposta secondo i criteri dettati dall’articolo 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy